La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 2 e' pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, maggiorato del 15 per cento. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma e' maggiorata del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento. La misura dei compensi per lavoro straordinario risultante dall'applicazione del presente articolo e' ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. La misura complessiva cosi' ottenuta e' arrotondata alle lire dieci per eccesso. A decorrere dal 1 gennaio 1978, fra gli elementi di compiuto per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, viene considerato anche l'importo della 13° mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-31;998~art3 · fonte del testo

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