Per ciascuna ora di lavoro straordinario e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura e' data rispettivamente, per ogni qualifica a categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo. Tale compenso orario e' aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreche' non si tratti di lavoro compensativo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari