1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radio-telegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio. 2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere:

  • a)durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due giorni consecutivi;
  • b)allorche' la nave e' in porto:
  • i)per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore;
  • ii)per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore;
  • c)centododici ore su di un arco di due settimane consecutive. 3. Ogni ora di lavoro effettuata in piu' rispetto ai limiti contemplati ai capoversi a) e b) del paragrafo 2 sara' considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avra' diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione. 4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come straordinario, superi le centododici ore, l'ufficiale o il marittimo interessato avra' diritto ad un compenso, sotto forma di esenzione di servizio o di presenza che gli verra' concessa in un porto, o sotto altra forma secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave e' da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa e' da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art13 · fonte del testo

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