Per ciascuna ora di lavoro straordinario e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura e' data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo. Tale compenso orario e' aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreche' non si tratti di lavoro compensativo.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art9 · fonte del testo

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