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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Legge 22 settembre 2023, n. 139
- Aggiornato al
- 12 ottobre 2023
- Articoli
- 75
- Versioni storiche
- 103
- Art. 1.1ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI…
- Art. 1.2Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1. "investimento disciplinato"…
- Art. 2.1Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli…
- Art. 2.2Investimenti e misure di regolamentazione 1. Le parti riaffermano il loro diritto di…
- Art. 2.3Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori…
- Art. 2.4Livello di trattamento 1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli…
- Art. 2.5Indennizzo delle perdite 1. Gli investitori contemplati di una parte, i cui investimenti…
- Art. 2.6Espropriazione ______ 1 Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in…
- Art. 2.7Trasferimenti 1. Una parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento…
- Art. 2.8Surrogazione Qualora una parte, o un organismo che opera per conto di tale parte…
- Art. 3.1Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle controversie…
- Art. 3.2Risoluzione amichevole Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta…
- Art. 3.3Consultazioni 1. Se non e' possibile risolvere una controversia come previsto…
- Art. 3.4Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie 1. In qualsiasi momento, anche…
- Art. 3.5Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento 1. Qualora la controversia non possa…
- Art. 3.6Presentazione delle domande al tribunale 1. Non prima di tre mesi dalla data della…
- Art. 3.7Condizioni per la presentazione della domanda 1. E' possibile presentare una domanda a…
- Art. 3.8Finanziamento da parte di terzi 1. La parte della controversia che si avvalga di un…
- Art. 3.9Tribunale di primo grado 1. E' istituito un tribunale di primo grado ("tribunale")…
- Art. 3.10Tribunale d'appello 1. E' istituito un tribunale d'appello permanente, competente a…
- Art. 3.11Norme etiche 1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone…
- Art. 3.12Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie Le parti si adoperano, tra di…
- Art. 3.13Diritto applicabile e regole di interpretazione 1. Il tribunale decide se il trattamento…
- Art. 3.14Domande manifestamente infondate 1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione…
- Art. 3.15Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare…
- Art. 3.16Trasparenza del procedimento Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si…
- Art. 3.17Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia 1. Il tribunale accoglie le…
- Art. 3.18Sentenza 1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia…
- Art. 3.19Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una…
- Art. 3.20Indennizzo o altre forme di riparazione Il convenuto non puo' eccepire, ne' il tribunale…
- Art. 3.21Spese 1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle…
- Art. 3.22Esecuzione della sentenza 1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non…
- Art. 3.23Ruolo delle parti dell'accordo 1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica ne'…
- Art. 3.24Riunione dei procedimenti 1. Qualora due o piu' domande, presentate separatamente a norma…
- Art. 3.25Ambito di applicazione La presente sezione si applica a qualsiasi controversia tra parti…
- Art. 3.26Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito…
- Art. 3.27Mediazione Ciascuna parte puo' chiedere all'altra parte di avviare una procedura di…
- Art. 3.28Avvio del procedimento arbitrale 1. Qualora una controversia non trovi soluzione…
- Art. 3.29Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri…
- Art. 3.30Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua…
- Art. 3.31Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale presenta alle parti…
- Art. 3.32Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al…
- Art. 3.33Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Ciascuna parte adotta le misure necessarie per…
- Art. 3.34Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dal ricevimento della…
- Art. 3.35Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima…
- Art. 3.36Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta…
- Art. 3.37Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione…
- Art. 3.38Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale 1. Su richiesta per iscritto di…
- Art. 3.39Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di…
- Art. 3.40Regole di procedura 1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla…
- Art. 3.41Comunicazione di informazioni 1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il…
- Art. 3.42Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui…
- Art. 3.43Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per…
- Art. 3.44Elenchi degli arbitri 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti…
- Art. 3.45Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla…
- Art. 3.46Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la…
- Art. 4.1Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE…
- Art. 4.2Processo decisionale 1. Le parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove…
- Art. 4.3Modifiche 1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche…
- Art. 4.4Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata…
- Art. 4.5Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere…
- Art. 4.6Fiscalita' 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di…
- Art. 4.7Eccezione specifica Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita'…
- Art. 4.8Fondi sovrani di investimento Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di…
- Art. 4.9Divulgazione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere…
- Art. 4.10Adempimento degli obblighi Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o…
- Art. 4.11Mancanza di efficacia diretta Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo…
- Art. 4.12Relazioni con altri accordi 1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni…
- Art. 4.13Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte…
- Art. 4.14Allegati e intese Gli allegati e le intese del presente accordo formano parte integrante…
- Art. 4.15Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti in conformita' alle…
- Art. 4.16Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. La parte UE o…
- Art. 4.17Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata)…
- Art. 4.18Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. L'Unione notifica senza ritardo a…
- Art. 4.19Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara…
