[1]Norme di interpretazione

[2]Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art342 · fonte del testo

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