[1]Procedura d'appello

[2]1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:

  • a)errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;
  • b)errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; oppure,
  • c)i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello puo' anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva. 3. Se il tribunale d'appello accoglie l'appello, modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso. 4. Di norma, la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento dovrebbe superare i 270 giorni. 5. La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello. 6. Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilita' per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell'articolo 3.21 (Spese) si applicano, mutatis mutandis, al procedimento d'appello.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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