[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione di tale lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire il periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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