[1]Relazione interinale del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni essenziali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Ciascuna parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica. 3. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la meta' del periodo consentito ai sensi del paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla sua notifica. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le parti.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art331 · fonte del testo

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