[1]Domande giuridicamente infondate

[2]1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 e' presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non e' possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art315 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari