[1]Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

[2]1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla parte attrice. 2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e' revocata.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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