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Penale
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 · Legge 3 agosto 2009, n. 116
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- Aggiornato al
- 16 agosto 2011
- Articoli
- 71
- Versioni storiche
- 81
- Art. 1Allegato CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione: a) Si intende per "pubblico ufficiale": i) qualsiasi…
- Art. 3d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue…
- Art. 4della sovranita' 1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente…
- Art. 5e pratiche di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte elabora e applica o…
- Art. 6od organi di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente…
- Art. 7pubblico 1. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi…
- Art. 8di condotta dei pubblici ufficiali 1. Ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato…
- Art. 9di appalti pubblici e gestione delle funzioni pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte…
- Art. 10del pubblico Tenuto conto della necessita' di lottare contro la corruzione, ciascuno…
- Art. 11concernenti i giudizi ed i servizi inquinanti 1. Tenuto conto dell'indipendenza dei…
- Art. 12privato 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio…
- Art. 13della societa' 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai…
- Art. 14volte a prevenire il riciclaggio di denaro 1. Ciascuno Stato Parte: a) Istituisce un…
- Art. 15di pubblici ufficiali nazionali Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le…
- Art. 16di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali…
- Art. 17, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico…
- Art. 18credito Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione di misure legislative e delle altre…
- Art. 19d'ufficio Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre…
- Art. 20illecito Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio…
- Art. 21nel settore privato Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e…
- Art. 22di beni nel settore privato Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure…
- Art. 23dei proventi del crimine 1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi…
- Art. 24Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato…
- Art. 25al buon funzionamento della giustizia Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e…
- Art. 26' delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie…
- Art. 27e tentativo 1. Ogni Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per…
- Art. 28conoscenza, l'intenzione e la motivazione in quanto elementi di un reato La conoscenza…
- Art. 29Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un…
- Art. 30giudiziari, decisione e sanzioni 1. Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato…
- Art. 31, sequestro e confisca 1. Ciascuno Stato Parte prende, nella maggiore misura possibile…
- Art. 32dei testimoni, dei periti e delle parti lese 1. Ciascuno Stato Parte prende…
- Art. 33delle persone che comunicano informazioni Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di…
- Art. 34degli atti di corruzione Tenuto debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona…
- Art. 35del danno Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente ai principi del…
- Art. 36' specializzate Ciascuno Stato Parte assicura l'esistenza, conformemente ai principi…
- Art. 37con i servizi di individuazione e repressione della criminalita' 1. Ciascuno Stato Parte…
- Art. 38tra autorita' nazionali Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per…
- Art. 39tra autorita' nazionali e settori privato 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure…
- Art. 40bancario Ciascuno Stato Parte assicura, in caso di indagini giudiziarie nazionali…
- Art. 41giudiziari Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative o le altre misure…
- Art. 42Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui…
- Art. 43internazionale 1. Gli Stati Parte collaborano in materia penale conformemente agli…
- Art. 44Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione dove la…
- Art. 45delle persone condannate Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di…
- Art. 46giudiziaria reciproca 1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la piu' ampia…
- Art. 47dei procedimenti penali Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un…
- Art. 48tra i serviti di individuazione e repressione della criminalita' 1. Gli Stati Parte…
- Art. 49comuni Gli Stati Parte valutano l'opportunita' di stringere accordi o intese bilaterali o…
- Art. 50speciali di investigazione 1. Per combattete efficacemente la corruzione, ciascuno Stato…
- Art. 51generale La restituzione di beni conformemente al presente titolo costituisce un…
- Art. 52e individuazione di trasferimenti di proventi di reato 1. Fatto salvo l'Articolo 14 della…
- Art. 53per il recupero diretto di beni Ciascuno Stato Parte, in conformita' con il proprio…
- Art. 54di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca 1…
- Art. 55internazionale ai fini della confisca 1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta…
- Art. 56speciale Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adoperera' per…
- Art. 57e disposizione dai beni 1. Ciascuno Stato Parte disporra' dei beni confiscati in…
- Art. 58' di intelligence finanziaria Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e…
- Art. 59ed intese bilaterali e multilaterali Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la…
- Art. 60ed assistenza tecnica 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti delle proprie esigenze…
- Art. 61, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione 1. Ciascuno Stato Parte…
- Art. 62misure: applicazione della Convezione mediante lo sviluppo economico e l'assistenza…
- Art. 63degli Stati Parte della Convenzione 1. E' istituita una Conferenza degli Stati Parte…
- Art. 64Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segreteria…
- Art. 65della Convenzione 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure…
- Art. 66delle controversie 1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative…
- Art. 67, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione sara' aperta…
- Art. 68in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 691.Allo scadere di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno…
- Art. 70Uno Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al…
- Art. 71e lingue 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato quale depositario…
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