1.Allo scadere di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' proporre un emendamento e trasmetterlo al segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta comunichera' l'emendamento proposto agli Stati Parte ed alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine di valutare e decidere in merito alla proposta. La Conferenza degli Stati Parte compie ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e noti e' stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l'emendamento per essere adottato necessitera' di una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, nelle questioni che rientrano nella loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa. 3. Un emendamento adottato in conformita' con il punto 1 del presente articolo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato in conformita' con il punto 1 del presente articolo entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. 5. Quando un emendamento entra in vigore e' vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dallo stesso. Gli altri Stati Parti restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione ed ad ogni altro precedente emendamento che essi hanno ratificato, accettato o accettato.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art69 · fonte del testo

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