1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione nei seguenti casi:

  • a)Quando il reato e' commesso sul proprio territorio;
  • b)Quando il reato e' commesso a bordo di una nave battente la bandiera di tale Stato o a bordo di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento in cui detto reato e' stato commesso. 2. Fatto salvo l'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' inoltre stabilire la propria competenza su uno qualsiasi di tali reati nei seguenti casi:
  • a)Quando il reato e' commesso nei confronti di uno dei suoi cittadini;
  • b)Quando il reato e' commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona apolide residente abitualmente sul suo territorio;
  • c)Quando il reato e' uno di quelli stabiliti conformemente al comma b) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 23 della presente Convenzione ed e' commesso fuori del suo territorio ai fini della commissione, sul suo territorio, di un reato stabilito conformemente ai coroni a) i) o ii) o b) i) del paragrafo l dell'articolo 23 della presente Convenzione; o
  • d)Quando il reato e' commesso contro lo Stato Parte. 3. Ai fini dell'articolo 44 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non estrada tale persona per il solo motivo che essa e' un suo cittadino. 4. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo estrada. 5. Se uno Stato Parte il quale esercita la propria competenza in virtu' del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato avvisato, o ha in ogni modo appreso, che altri Stati Parte svolgono un'indagine o hanno avviato dei procedimenti od un procedimento giudiziario concernente lo stesso atto, le autorita' competenti di tali Stati Parte si consultano, come piu' appropriato, per coordinare le loro azioni. 6. Fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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