[1]della societa'

[2]1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societa' civile, le organizzazioni non governative e le comunita' di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull'esistenza, le cause e la gravita' della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:

  • a)Accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi;
  • b)Assicurare l'accesso effettivo del pubblico all'informazione;
  • c)Intraprendere delle attivita' d'informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonche' dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le universita';
  • d)Rispettare, promuovere e proteggere la liberta' di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale liberta' puo' essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:
  • i)Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
  • ii)Alla protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, o della pubblica sanita' e moralita'. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinche' tali organi siano accessibili, se del caso, cosicche' i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari