[1]comuni

[2]Gli Stati Parte valutano l'opportunita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o piu' Stati, le autorita' competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine deve aver luogo.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art49 · fonte del testo

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