[1]pubblico

[2]1. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti, che:

  • a)Vertano sui principi di efficacia e di trasparenza e su criteri obiettivi quali il merito, l'equita' e l'attitudine;
  • b)Comportino procedure appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per assicurare una rotazione di tali posti;
  • c)Favoriscano una remunerazione adeguata e delle tabelle salariali eque, tenuto conto del livello di sviluppo economico dello Stato Parte;
  • d)Favoriscano l'offerta di programmi di educazione e di formazione che permettano loro di adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole ed adeguato e permettano loro di beneficiare di una formazione specializzata appropriata che li sensibilizzi maggiormente ai rischi di corruzione inerenti all'esercizio delle loro funzioni Tali programmi possono fare riferimento ai codici o norme di condotta applicabili. 2. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre l'adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di stabilire i criteri per la candidatura e l'elezione ad un pubblico mandato. 3. Ciascuno Stato Parte prevede inoltre l'adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di accrescere la trasparenza del finanziamento delle candidature ad un pubblico mandato elettivo e, se del caso, del finanziamento dei partiti politici. 4. Ciascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art7 · fonte del testo

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