Art. 12 — Diritto all'educazione e all'istruzione

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Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' di altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).22 24 ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66)).24 ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66)).24 ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66)).24 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423

2

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12".

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66

22

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

24

con decorrenza dal 1 settembre 2019

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore della soppressione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 e che la modifica di cui al comma 5 ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2019 al 12 settembre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32431/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.

    Art. 12 · Art. 38 cost. · Art. 34 cost. · Art. 32 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 104 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2017 al 1 gennaio 2019. 101 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… impedito da difficolta' di apprendimento ne' di altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. tolto: 5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne … 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). tolto: Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore della soppressione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 e che la modifica di cui al comma 5 ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art12 · fonte del testo

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