L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

  • a)la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate;
  • b)la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
  • c)la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U. 21/11/1994, n. 272:" Alla pag. 97, all'art.315, al comma 1, la lettera a) si compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro".

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1994 al 1 gennaio 1998. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. tolto: I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attivita' didattiche di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art315 · fonte del testo

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