Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette all'approvazione da parte delle giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a Statuto speciale. Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalita' di applicazione dei tributi. Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, gli organi di cui al primo comma devono esercitare il controllo di competenza entro il termine di 90 giorni dall'invio della deliberazione. In mancanza di osservazioni o di rilievi entro il detto termine, la deliberazione si intende approvata.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art44 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari