Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo

comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta

sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), promosso con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dalla Commissione comunale per i

tributi locali di Savona nel procedimento civile vertente tra Gavotti

Giuseppe ed altri ed il Comune di Savona, iscritta al n. 256 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Gavotti

Giuseppe, Gavotti Ludovico e Gavotti Giulio contro il Comune di Savona,

la Commissione comunale tributi di Savona, con ordinanza emessa il 6

ottobre 1967, sollevava questione di legittimità costituzionale

relativamente alla disposizione di cui all'art. 25, comma terzo, della

legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione al precedente comma secondo,

per contrasto con le norme di cui agli artt. 53, comma primo, e 136,

comma primo, della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione proposta, la anzidetta

Commissione tributaria deduce, sotto il profilo del contrasto con

l'art. 53 della Costituzione, che la tassazione patrimoniale in via

straordinaria a carico delle società di capitali e dei soggetti aventi

un patrimonio di aree superiore a 100 milioni, prevista dalla

disposizione impugnata, si poneva nella originaria formulazione

dell'art. 25 della legge n. 246 come necessario riflesso del legittimo

esercizio di entrambe le facoltà, concesse dai primi due commi dello

stesso articolo, nel senso che in tanto la imposizione straordinaria

trovava ingresso ope legis, in quanto il Comune aveva deliberato, in

sede di istituzione di imposta sia la retrodatazione decennale del

termine di riferimento, sia l'applicazione retroattiva del tributo alle

passate alienazioni. L'accennato nesso di conseguenzialità tra i primi

due ed il terzo comma dell'art. 25 in esame implicherebbe, del resto,

per l'applicazione della norma, della cui legittimità è questione

nell'ordinanza, una limitata efficacia di quella già dichiarata

illegittima, per cui si prospetterebbe un ulteriore dubbio di

costituzionalità in relazione al disposto dell'art. 136, primo comma,

della Costituzione.

2. - Si è costituito in giudizio con deduzioni depositate il 12

gennaio 1968 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo la infondatezza della

questione proposta, in quanto la norma censurata, pur essendo stata

espressamente esaminata dalla Corte costituzionale in occasione della

sentenza n. 44 del 4 maggio 1966, non era stata dichiarata

incostituzionale, proprio per l'irrilevanza del collegamento esistente

tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge n. 246.

Inoltre, rileva l'Avvocatura di Stato, il giudizio della Corte

costituzionale, specialmente quanto si risolve in una pronuncia di

parziale illegittimità, non può che essere limitato a singole parti

delle norme e degli atti impugnati, mentre rimane ad esso sottratta

l'indagine sull'intenzione del legislatore o sui motivi dell'atto, che

possono essere a base di eventuali ipotizzabili collegamenti tra le

varie disposizioni di un testo legislativo. Infine, il contenuto

normativo della disposizione oggetto del presente giudizio

presenterebbe una sostanziale differenza rispetto a quello del secondo

comma dello stesso art. 25, in quanto concernerebbe una imposta

straordinaria non riferita ad atti di alienazione o di diretta

utilizzazione di aree fabbricabili, ma rivolta a colpire obiettivamente

il maggior valore acquistato nel tempo dalle aree e quindi la

potenziale maggiore capacità contributiva dei soggetti che ne

risultano intestatari.

3. - Nella pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato si è rimessa

alla decisione della Corte. Considerato in diritto :

Con la sentenza 29 gennaio 1969, n. 6, questa Corte ha escluso che

le commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura

giurisdizionale. La disciplina positivamente dettata in ordine alla

loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto la

circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle commissioni

stesse, è aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi

alla autorità giudiziaria ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel

senso che le anzidette commissioni sono organi amministrativi.

Esse pertanto non sono legittimate a proporre questioni di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246,

proposta con ordinanza 6 ottobre 1967 della commissionale comunale per

i tributi locali di Savona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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