Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25,

terzo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di imposta

sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1970 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Del Mayno Giulia e il

Comune di Varazze, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12

maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile Vertente tra Cambiaso Rosa Pierina e il

Comune di Savona, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15

novembre 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Del Mayno Giulia e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27 dicembre 1970

e il 5 maggio 1972, rispettivamente nei procedimenti civili vertenti

tra Del Mayno Giulia e il Comune di Varazze e tra Cambiaso Rosa Pierina

e il Comune di Savona, la Corte d'appello di Genova ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo,

della legge 5 marzo 1963, n. 246, per contrasto con le norme contenute

negli artt. 53, comma primo, e 136, comma primo, della Costituzione.

In ordine al primo motivo d'incostituzionalità nelle ordinanze si

osserva che la tassazione straordinaria a carico delle società di

capitali e dei soggetti aventi un patrimonio di aree edificabili di

valore globale superiore ai cento milioni, prevista dalla norma

impugnata, può aver luogo, con carattere obbligatorio, solo nel caso

in cui il Comune impositore abbia legittimamente e congiuntamente

esercitato le facoltà previste dai precedenti due commi dello stesso

articolo e precisamente nel caso in cui sia stata fissata la data di

riferimento dell'imposta (fino al 1 gennaio del decimo anno anteriore a

quello di adozione della delibera - comma primo) e l'applicazione

retroattiva dell'imposta a carico di coloro che hanno alienato aree

posteriormente alla data di riferimento, ma prima dell'entrata in

vigore della legge (comma secondo).

Questo sistema di imposizione, unitariamente concepito nella

formulazione originaria dell'art. 25, si presenterebbe ora monco di una

sua componente, giacché la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità

del comma secondo del citato articolo (sent. n. 44 del 1966). La

caducazione di questa norma dovrebbe quindi comportare

l'incostituzionalità riflessa del terzo comma. Diversamente verrebbe

ad istituirsi una diversità di trattamento, ai fini della capacità

contributiva, tra il soggetto che abbia realizzato ed utilizzato

l'incremento prima dell'entrata in vigore della legge ed il soggetto

che abbia la mera titolarità di un cespite: il che contrasterebbe con

la volontà del legislatore ch'era quella di considerare equipollenti

le due ipotesi.

L'applicazione della norma impugnata, implicando una sia pur

limitata efficacia del secondo comma (dichiarato incostituzionale),

comporterebbe inoltre la violazione del principio di cui all'art. 136

Cost. secondo il quale la norma di legge dichiarata incostituzionale

"cessa di avere efficacia" nella totalità dei suoi effetti e delle sue

implicazioni.

Nel giudizio promosso con la prima ordinanza è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato e si è costituita la parte

privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Allorio e

Ferruccio Carboni Corner.

Nel giudizio cui si riferisce la seconda ordinanza si è invece

costituita la sola parte privata - rappresentata e difesa dagli

avvocati Antonio Emanuele Granelli ed Ignazio Granelli - che ha però

depositato fuori termini le proprie deduzioni.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 25 maggio

1971, l'Avvocatura rileva anzitutto che la norma ora impugnata ha già

formato oggetto di esame, proprio in riferimento all'art. 53 Cost.,

nella precedente sentenza n. 44 del 1966 della Corte ed il fatto che in

detta occasione non ne fu dichiarata l'illegittimità conseguenziale ex

art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, starebbe a dimostrare che la

Corte non ritenne rilevante, sotto l'aspetto costituzionale, il

collegamento esistente tra il secondo comma dell'art. 25, dichiarato

illegittimo, ed il successivo terzo comma. Comunque la difficoltà di

coordinamento venutasi a creare tra le norme rimaste in vigore è

problema che può e deve essere risolto dal giudice ordinario in base

ai comuni canoni dell'ermeneutica.

Ma, a parte tali rilievi, ad avviso dell'Avvocatura, il terzo comma

dell'art. 25 può ben applicarsi prescindendo dall'applicazione del

secondo comma, ma ricollegandosi semplicemente al primo, rimasto in

vigore. Vi sarebbe, infatti, una chiara differenza tra le ipotesi

disciplinate nei due commi in questione. Nel secondo comma era prevista

la imposizione retroattiva di alienazioni di aree fabbricabili avvenute

prima della istituzione del tributo e quindi su rapporti da tempo

esauriti i cui effetti economici potevano non presentare alcuna

positiva incidenza nella capacità contributiva dei soggetti colpiti;

nel terzo comma, invece, l'imposta è diretta a colpire non atti

pregressi di alienazione o di diretta utilizzazione di aree

fabbricabili, ma il maggior valore acquistato nel tempo dalle aree

secondo i principi fissati dalla legge.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della sollevata

questione.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 28 maggio

1971, la difesa della Del Mayno Giulia osserva preliminarmente che i

profili di incostituzionalità dedotti dal giudice a quo rivestono

carattere di novità. Questione identica a quella ora in esame era

stata proposta dalla Commissione tributaria comunale di Savona, ma la

Corte non entrò nel merito della stessa poiché pronunciò sentenza di

inammissibilità (sent. 73 del 1969). Profili di incostituzionalità

del tutto diversi da quelli ora prospettati ebbe invece ad esaminare la

Corte con la precedente sentenza n. 44 del 1966 ed il fatto che in

detta occasione non fu pronunciata l'incostituzionalità del comma

terzo dell'art. 25 della legge n. 246 del 1963, ai sensi dell'art. 27

della legge n. 87 del 1953, non può essere interpretato come implicita

dichiarazione di legittimità costituzionale della norma ora

denunciata.

Passando al merito della questione, la difesa rileva che la

tassazione ai sensi del terzo comma dell'art. 25 consegue all'esercizio

di entrambe le facoltà previste dai precedenti commi. L'imposta

straordinaria, pur non avendo in sé carattere retroattivo, forma

tuttavia un unico ed inscindibile sistema con l'imposizione dei

pregressi atti di realizzo, di tal che, venuta meno quest'ultima, il

presupposto della prima ha perso ogni idoneità ad esprimere quella

capacità contributiva che la titolarità di aree era venuta

acquistando.

Da ciò la violazione dell'art. 53 Cost. giacché l'applicazione

del terzo comma, dissociata dalla tassazione ex comma secondo, si

risolverebbe in un prelievo non più giustificabile in termini di

capacità contributiva.

Fondato, ad avviso della difesa, è anche il motivo di

incostituzionalità in riferimento all'art. 136 della Costituzione. Ed

invero l'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al terzo comma

presuppone e postula l'efficacia ed operatività del comma secondo, di

una disposizione cioè che, a seguito della sua acclarata

incostituzionalità, ha cessato di avere efficacia. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano la medesima

questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi,

congiuntamente discussi alla pubblica udienza, vanno pertanto riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Secondo il giudice a quo l'imposizione straordinaria sugli

incrementi di valore delle aree fabbricabili prevista dall'art. 25,

comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, a carico delle società

di capitali e dei soggetti aventi un patrimonio di aree superiore a 100

milioni si fondava, nell'originaria formulazione dell'articolo

impugnato, sul necessario presupposto del congiunto esercizio da parte

del Comune impositore di entrambe le facoltà previste dai primi due

commi dello stesso articolo (retrodatazione del termine di riferimento

e applicazione retroattiva del tributo alle passate alienazioni); dalla

dichiarata incostituzionalità del comma secondo (sent. n. 44 del 1966)

deriverebbe l'incostituzionalità riflessa del comma terzo ora

impugnato per contrasto con l'art. 53, comma primo, della Costituzione,

giacché si sarebbe venuta a determinare una diversità di trattamento,

ai fini della capacità contributiva, tra il soggetto che abbia

realizzato o utilizzato l'incremento di valore dell'area prima

dell'entrata in vigore della legge e il soggetto che abbia, invece,

conservato la sola titolarità dell'area.

Assume inoltre il giudice a quo che, stante il nesso di

conseguenzialità tra i primi due ed il terzo comma dell'art. 25,

l'applicazione di quest'ultimo implicherebbe una sia pur limitata

efficacia del comma secondo dichiarato incostituzionale, sicché si

prospetterebbe l'ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione

all'art. 136, comma primo, Cost. ai sensi del quale la norma

dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia nella totalità

dei suoi effetti e delle sue implicazioni.

3. - I motivi di incostituzionalità sopra enunciati non sono

fondati.

Con la ricordata sentenza n. 44 del 1966 la Corte, nel decidere la

questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 25 della

legge n. 246 del 1963, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ebbe a

dichiarare l'incostituzionalità del solo comma secondo rilevando che

la facoltà dallo stesso prevista di sottoporre ad imposizione anche

coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di

riferimento e quella di entrata in vigore della legge dava luogo ad

un'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia

retroattiva della norma fosse sorretta da alcuna razionale presunzione

che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato

fossero rimasti nella sfera patrimoniale del soggetto. Nella stessa

sentenza venne, per contro, espressamente dichiarata non fondata

l'eccezione di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25,

osservandosi che nella ipotesi da esso prevista l'aumento di valore che

l'imposta colpisce è esistente nella sfera patrimoniale

dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della deliberazione

istitutiva dell'imposta straordinaria, ragion per cui il rapporto che

deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva non deve in

questo caso considerarsi spezzato.

Dopo aver ricordato la sostanziale diversità dei motivi posti a

base della differente pronuncia, occorre ora vedere se, venuto meno il

comma secondo dichiarato incostituzionale sia o non suscettibile di

autonoma applicazione l'imposizione straordinaria prevista dal comma

terzo del ripetuto art. 25.

Osserva in propostito la Corte che non sussiste l'asserita

connessione ed interdipendenza tra le due forme di imposizione.

Dal testo originario dell'art. 25 risulta che a taluni Comuni era

data facoltà (comma primo) di retrodatare fino a dieci anni la data di

riferimento; era altresì riconosciuta la facoltà (comma secondo) di

applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che

avessero alienato aree fabbricabili tra la predetta data e quella di

entrata in vigore della legge; era, infine, fatto obbligo (comma terzo)

di assoggettare a imposta straordinaria i soggetti indicati dall'art. 3

intestatari di aree fabbricabili alla data di istituzione del tributo.

Ora è di tutta evidenza la completa autonomia delle due

imposizioni e la netta distinzione dei rispettivi presupposti. Nella

prima si ha un'applicazione retroattiva del tributo all'incremento di

valore realizzato con l'alienazione dell'area; nella seconda, invece,

viene sottoposto a tassazione il plusvalore verificatosi a favore di

quei soggetti che hanno conservato la proprietà delle aree nel periodo

intercorrente tra la data di riferimento fissata ai sensi del primo

comma o tra quella di posteriore acquisto e la data della deliberazione

istitutiva dell'imposta.

L'accertata autonomia delle due imposizioni consente perciò di

affermare che la dichiarazione d'incostituzionalità del comma secondo

relativo alla tassazione retroattiva delle alienazioni di aree

edificabili non costituisce impedimento all'applicazione dell'imposta

in via straordinaria prevista dal terzo comma per quei Comuni che si

siano avvalsi della facoltà ad essi concessa dal primo comma di

retrodatare la data di riferimento.

Queste argomentazioni valgono ovviamente anche ad escludere la

sussistenza del denunciato contrasto con l'articolo 136 Cost.; la norma

dichiarata costituzionalmente illegittima con la indicata sentenza ha

cessato di avere efficacia, mentre valida ed operante permane

l'imposizione in via straordinaria di cui al terzo comma dell'art. 25

essendo essa disgiunta e non presupponendo in alcun modo l'operatività

della norma travolta con la precedente pronuncia di

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla

"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree

fabbricabili", sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla

Corte di appello di Genova, in riferimento agli artt. 53, comma primo,

e 136, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari