L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza. Dalla imposta sugli incrementi di valore e' deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non puo' superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art24 · fonte del testo

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