Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi

primo, secondo e terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, promosso con

ordinanza emessa il 30 novembre 1965 dal Tribunale di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Befani Enrico e il Comune di Rosignano

Marittimo, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Livorno emessa il 30

novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Befani Enrico e il

Comune di Rosignano Marittimo è stata proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n.

246, commi primo, secondo e terzo, in relazione agli artt. 3, primo

comma, 23, 53, primo comma, della Costituzione;

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Enrico Befani,

rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri, con deduzioni in

data 29 marzo 1966, ed il Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato

e difeso dall'avv. Ugo Bassano, con memoria di costituzione, in data 23

febbraio 1966;

che la difesa del Comune di Rosignano Marittimo ha presentato

memoria in data 28 febbraio 1967, nella quale si rileva che le

sollevate questioni di legittimità costituzionale sono state risolte

con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, di questa Corte;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della

legge 5 marzo 1963, n. 246;

che, per effetto di tale sentenza, la norma di cui al predetto

secondo comma dell'art. 25 della legge citata ha cessato di avere

efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30,

comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondata la questione della legittimità costituzionale dei commi

primo e terzo dello stesso art. 25 in relazione agli artt. 3, 23, 53

della Costituzione;

che non sono stati dedotti nuovi motivi che inducano a modificare

la precedente decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, commi primo, secondo e terzo, della legge

5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi

di valore delle aree fabbricabili, proposta con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari