Art. 21 — Disciplina dei rapporti di lavoro

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Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" e' regolato su base contrattuale collettiva ed individuale. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonche' alla materia della responsabilita' civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullita', contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie a cio' destinate nei bilanci dell'ente. Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768 (in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

Testo in vigore dal 14 luglio 1988 al 27 maggio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 768/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art.6 Cost. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, gli artt.20 e 21 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica.

    Art. 20 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 1 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 2 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/1996

    Altra decisione
    28 marzo 1996

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, per intervenuta modifica della norma impugnata, da parte di un decreto-legge successivo. red.: F. Mangano

    Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 38 cost. · Art. 127 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 291/1989

    Questione inammissibile
    25 maggio 1989

    È manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli art. 14 l. 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, comma 4, l. 17 maggio 1985, n. 210 denunciati, in riferimento agli art. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il permanere, per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti.

    Art. 14 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1985 al 14 luglio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768 (in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art21 · fonte del testo

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