Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge

17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato")

promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di

Firenze, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore

di Firenze quale giudice del lavoro è stata sollevata - in relazione

agli artt. 3, 24 e 35 Cost. - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 nella

parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul

rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato,

esclude la tutelabilità degli interessi legittimi, per di più - si

assume - senza quelle "incisive garanzie" proprie del giudice

amministrativo;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata (ed anche sotto altri

profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);

che non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto già

espresso;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

prospettata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210

(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata dal Pretore

di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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