Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995 dal Consiglio

regionale, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva,

protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23

dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed

assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6

febbraio 1995, depositato in cancelleria il 13 febbraio 1995 ed

iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente

del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale della legge regionale della Basilicata (approvata per

la seconda volta, dopo il rinvio disposto dal Governo, il 17 gennaio

1995) che disciplina erogazioni di "Assistenza sanitaria specifica,

preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa

di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra".

Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 117 della Costituzione,

per non essere stati rispettati principi fondamentali stabiliti da

leggi dello Stato, quali risultano dall'art. 5, comma 7, della legge

29 dicembre 1990, n. 407 e dall'art. 13 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502.

La legge regionale prevede l'erogazione di prestazioni a favore

degli invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi

civili per fatti di guerra - quali il premio di buona tenuta protesi

(art. 6), la corresponsione di un contributo per usura indumenti

(art. 7), l'assistenza alimentare (art. 8), il contributo per protesi

dentarie (art. 9), il contributo di permanenza nelle località

termali (art. 10) -, ponendo gli oneri che ne derivano (art. 14) a

carico della quota del Fondo sanitario nazionale, parte corrente,

assegnata alla Regione.

Il ricorrente ritiene che la previsione di queste erogazioni

sarebbe in contrasto con la soppressione di ogni forma di assistenza

economica, che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato, a

carico del Fondo sanitario nazionale (art. 5, comma 7, della legge n.

407 del 1990). Inoltre sarebbe violato l'art. 13 del decreto

legislativo n. 502 del 1992, che impone alle regioni di far fronte

con fondi aggiuntivi propri agli oneri finanziari derivanti da

erogazioni di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi

stabiliti a livello nazionale.

2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Basilicata,

chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata.

La soppressione di ogni forma di assistenza economica a carico del

Fondo sanitario nazionale, se non espressamente prevista da leggi

dello Stato, non riguarderebbe le prestazioni indicate dalla legge

regionale, che troverebbero fondamento nell'art. 57, terzo comma,

della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (n. 833 del

1978), diretto a salvaguardare le prestazioni sanitarie specifiche,

preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e

dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra.

Neppure sarebbe violato l'art. 13 del decreto legislativo n. 502

del 1992. Questa disposizione, ponendo a carico delle regioni gli

oneri finanziari derivanti da livelli di assistenza superiori a

quelli stabiliti a livello nazionale, tende ad incentivare il

contenimento della spesa sanitaria ed a responsabilizzare le regioni

nell'utilizzazione e nella gestione delle somme disponibili, ma non

vieta di erogare livelli di assistenza superiori, che non comportino

richieste di integrazione finanziaria a carico dello Stato.

Inoltre gli interventi previsti dalla legge, in quanto diretti a

tutelare la salute di particolari categorie di cittadini, evitando

l'aggravamento delle loro infermità, sarebbero sin dall'origine a

carico del Fondo sanitario nazionale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la legge

regionale della Basilicata (approvata dal Consiglio regionale per la

seconda volta il 17 gennaio 1995, dopo il rinvio disposto dal Governo

per un nuovo esame), che disciplina l'erogazione di prestazioni

assistenziali sanitarie a favore di invalidi per causa di guerra ed

assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale legge

sia in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto

violerebbe principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato.

Prevedendo forme di assistenza economica, sarebbe in contrasto con il

divieto (disposto dall'art. 5, comma 7, della legge 29 dicembre 1990,

n. 407) di porre a carico del Servizio sanitario nazionale

prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato. Erogando

livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi sul

territorio nazionale stabiliti con il piano sanitario nazionale,

contrasterebbe con il principio di autofinanziamento, che vuole le

regioni tenute a far fronte direttamente agli oneri finanziari per le

prestazioni aggiuntive (art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502).

2. - La questione è fondata.

La legge regionale è essenzialmente diretta ad articolare e

definire unitariamente le prestazioni, assistenziali e sanitarie, in

favore degli invalidi per causa di guerra e delle categorie

assimilate, ponendo tutte le prestazioni indistintamente a carico del

Fondo sanitario nazionale. Il presupposto dal quale essa muove -

quale risulta sia dal titolo della legge richiamata sia dalla

relazione all'iniziale proposta di legge e da quella per il riesame

da parte del Consiglio regionale dopo il rinvio disposto dal Governo

- consiste nel considerare le erogazioni economiche previste dalla

legge regionale dovute in base all'art. 57, terzo comma, della legge

n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che,

nel contesto dell'unificazione dei livelli delle prestazioni

sanitarie, ha fatto salve le prestazioni specifiche, preventive,

protesiche ed ortopediche erogate a favore degli invalidi per causa

di guerra.

La Regione Basilicata non nega valore di principio alla esclusione

(risultante dall'art. 5, comma 7, della legge n. 407 del 1990) della

erogazione di ogni forma di assistenza economica a carico del Fondo

sanitario nazionale che non sia espressamente prevista da leggi dello

Stato, ma ritiene che le prestazioni attribuite ai beneficiari della

legge regionale siano le stesse forme di assistenza erogate

dall'Opera nazionale invalidi di guerra prima della sua soppressione:

tali prestazioni sarebbero salvaguardate, appunto, dall'art. 57 della

legge n. 833 del 1978.

Questa interpretazione non può essere condivisa. L'art. 57, terzo

comma, della legge n. 833 del 1978, nel far salve le specifiche

prestazioni riservate a particolari categorie protette, ha fatto

esplicito ed esclusivo riferimento a quelle sanitarie, omettendo

qualsiasi richiamo alle altre provvidenze economiche o accessorie,

che sono comprese nel diverso ambito dell'assistenza sociale ed i cui

oneri non possono ricadere sul Fondo sanitario nazionale.

Anche muovendo nella diversa prospettiva che vede le prestazioni

previste dalla legge approvata dal Consiglio regionale della

Basilicata comprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria, egualmente

vi sarebbe lesione di un principio vincolante per la legislazione

regionale. Le prestazioni previste dalla legge denunciata, nella loro

complessiva articolazione, eccedono il livello delle prestazioni

sanitarie uniformi e considerano indistintamente gli oneri che ne

derivano, in contrasto con il principio di autofinanziamento, che

pone a carico delle regioni gli oneri derivanti da prestazioni di

assistenza sanitaria superiori a quelle uniformi stabilite dal piano

sanitario nazionale (art. 13 del decreto legislativo n. 502 del

1992). Questo principio non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo

quei livelli superiori di assistenza i cui oneri non siano

fronteggiati con la utilizzazione delle somme già assegnate e

disponibili, senza la necessità di ulteriori integrazioni statali,

giacché è la stessa quota di finanziamento da attribuire alle

regioni ad essere determinata in relazione all'onere per i livelli

uniformi di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.

La violazione di criteri generali e dei principi fissati dalla

legislazione statale determina il contrasto della legge denunciata

con l'art. 117 della Costituzione. Rimangono peraltro salvaguardate

le prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a livello nazionale,

previste per gli invalidi per causa di guerra ed assimilati;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il 17 gennaio

1995, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica

ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e

degli invalidi civili per fatti di guerra".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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