Art. 7 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace

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Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 FEBBRAIO 1999, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 84)). (( Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. )) ((...)) una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

Testo in vigore dal 3 aprile 1999 al 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/2023

    Altra decisione
    14 febbraio 2023

    Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata o apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo effettuare una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; S. 125/2018 - mass. 41329; O. 200/2017 - mass. 39445; O. 145/2017 - mass. 40054; O. 163/2016 - 38959 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per una nuova valutazione, alla luce dello ius superveniens , circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016 - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui consentono il conferimento, senza soluzione di continuità, di incarichi quadriennali ai giudici di pace per un periodo complessivo anche ultraventennale. Le sopravvenienze di cui alla legge n. 234 del 2021, art. 1, commi da 629 a 633 e alla sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022, in causa C-236/20, PG, incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata e, comunque, apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti).

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 3 aprile 1999. 11 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 FEBBRAIO 1999, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 84. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. tolto: Fermo restando il limite di eta' di cui al comma 1,aggiunto: ... una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art7 · fonte del testo

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