Art. 37 — Procedimento penale innanzi al giudice di pace
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art37 · fonte del testo
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