Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie ((di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire)) in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario ((straordinario)) si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo e' comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonche' tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((su proposta)) del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 ((del presente articolo)) e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potra' provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge ((n. 207 del 2024)), all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalita' di monitoraggio e di esecuzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonche' le modalita' per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di ((Governo)) territorialmente competenti. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 ((del presente articolo)) e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2025 al 5 luglio 2025. 6 parole tolte, 22 parole aggiunte.

… cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 tolto: da assegnare aggiunto: del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario aggiunto: straordinario si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti … commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del aggiunto: citato decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica … proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tolto: sulla proposta congiunta aggiunto: su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la … di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 aggiunto: del presente articolo e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli … con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge aggiunto: n. 207 del 2024, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui … commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del aggiunto: citato decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, … ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di tolto: governo aggiunto: Governo territorialmente competenti. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi … commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del aggiunto: citato decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 aggiunto: del presente articolo e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art20novies1 · fonte del testo

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