Art. 20-quater — Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento ((...)) e' integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre, integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di coordinamento ((...)) puo' essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. ((Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
- a)nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
- a-bis)nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;
- b)nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c)nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso ((degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,)) dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.
Testo vigente dal 5 luglio 2025
