Art. 20-novies.2 — Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico
[1](Misure per il consolidamento della capacita' operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico).
[2]1. Allo scopo di garantire la continuita' della capacita' operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale gia' in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:
- a)dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b)dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
- c)dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 1-bis. ((Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio)). 2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato gia' in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
- a)quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili ((pro capite));
- b)quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del ((2001 e alla)) contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennita' mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalita' di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i ((decreti)) di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 5 luglio 2025
