Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate ((...)) le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:

  • a)fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
  • b)individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
  • c)assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
  • d)operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
  • e)limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato e' ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ferma restando la possibilita' di utilizzo di procedure che assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto e' effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani gia' ((adottati per gli eventi di cui al medesimo comma)), tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 ((...)) e degli eventuali risarcimenti assicurativi ((allo scopo riconosciuti)). A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2025 al 5 luglio 2025.

L’articolo è stato riscritto: il testo nuovo è quasi del tutto diverso da quello di prima, e un confronto parola per parola non aiuterebbe a leggerlo. Le due versioni si possono aprire dall’elenco qui sopra.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art20decies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari