Art. 19 jobs act — Apposizione del termine e durata massima

Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; 45
  • b)in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; 45
  • b-bis)in sostituzione di altri lavoratori. 45 1.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 10 11 Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione ((di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,)) aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 10 11 ((Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale)). 58 Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 10 11 Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. 5
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96

10

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018"; - (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; - (con l'art. 2, comma 1-ter) che "Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore".

11

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85

45

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 24, comma 1-ter) che "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112

58

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 ha disposto (con l'art. 16-quinquies, comma 2) che "Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori gia' assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo".

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 19 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11269/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018, che consente di prorogare il contratto nel limite massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi, il cui superamento comporta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non si applica ai contratti di lavoro stagionale, per i quali, per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs., non opera il limite di durata complessiva di 36 mesi che ne costituisce presupposto.

    Art. 19 jobs act · Art. 21 jobs act · Art. 1 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 325 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1216/2026

    20 gennaio 2026

    In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell'art. 22 del d. lgs. n. 81 del 2015, applicabile ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore letterale dell'incipit della norma costituito dalla locuzione "Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 22 del d.lgs. citato, atteso che le proroghe disposte dal datore, peraltro senza indicazione delle tassative esigenze di cui all'art. 19, comma 4, del medesimo d.lgs., avevano determinato una durata superiore al limite massimo di dodici mesi, e disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 21, comma 1).

    Art. 19 jobs act · Art. 22 jobs act · Art. 21 jobs act

    Rassegna di gennaio 2026, p. 92 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29455/2025

    7 novembre 2025

    In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

    Art. 19 jobs act · Art. 29 jobs act

    Rassegna di novembre 2025, p. 99 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 28 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
  2. 10 agosto 2025 — 28 giugno 2026per 11 mesi
  3. 18 dicembre 2024 — 10 agosto 2025per 8 mesi
  4. 29 febbraio 2024 — 18 dicembre 2024per 10 mesi
  5. 4 luglio 2023 — 29 febbraio 2024per 8 mesi
  6. 5 maggio 2023 — 4 luglio 2023per 2 mesi
  7. 25 luglio 2021 — 5 maggio 2023per un anno
  8. 1 gennaio 2019 — 25 luglio 2021per 3 anni
  9. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  10. 1 marzo 2017 — 12 agosto 2018per un anno
  11. 24 giugno 2015 — 1 marzo 2017testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2025 al 28 giugno 2026. 78 parole aggiunte.

… fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aggiunto: di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i … il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamentoaggiunto: . Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112

    Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 ha disposto (con l'art. 16-quinquies, comma 2) che "Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori gia' assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19 · fonte del testo

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