Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1996 al 7 settembre 1996. 478 parole tolte, 16 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' inserito il seguente: "5-bis. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

tolto: a) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

tolto: b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

tolto: c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

tolto: d) in favore di tutti gli altri produttori.". Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' inserito il seguente: "12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformita' al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno". Limitatamente al periodo 1995- 1996, gli acquirenti versano, entro il 30 settembre 1996, il prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennita' a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui e' titolare, che confluiscono nella riserva nazionale. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennita' versata, in base ai seguenti criteri di priorita', applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza:

tolto: a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

tolto: b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

tolto: c) produttori a cui e' stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1995, nei limiti della quota ridotta. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovra' individuare anche l'importo dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-08;353~art3 · fonte del testo

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