Corte costituzionale

Sentenza n. 398/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2legge 662/1996
  • art. 3legge 552/1996

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dei decreti-legge 15 marzo

1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di

produzione lattiera); degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 8 luglio

1996, n. 353, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 552

(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della

pesca per il 1996) e dell'art. 1, commi 1, 3 e 5, della legge 23

dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei

settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996);

dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre

1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni

legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e

dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 649

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996,

n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni

legislative in materia di interventi in campo economico e sociale);

dell'art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ricorsi della Regione Lombardia

notificati il 15 aprile, il 15 giugno e il 31 luglio 1996, il 20

gennaio (n. 2 ricorsi) e 27 gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il

21 giugno e il 9 agosto 1996, il 29 gennaio e il 3 febbraio 1997,

rispettivamente iscritti ai nn. 18, 27 e 32 del registro ricorsi 1996

ed ai nn. 12, 14 e 20 del registro ricorsi 1997; della Regione Veneto

notificati il 15 aprile, il 15 giugno, il 2 agosto, il 25 settembre,

il 7 ottobre e il 21 novembre 1996, il 20 gennaio (n. 2 ricorsi) e 27

gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il 21 giugno, il 9 agosto, il

2 e il 14 ottobre e il 27 novembre 1996, il 29 gennaio e il 3

febbraio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 19, 28, 33, 38, 41 e

47 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 13, 15 e 21 del registro

ricorsi 1997; della Regione Friuli Venezia Giulia notificati il 14

giugno, il 4 ottobre e il 21 novembre (n. 2 ricorsi) 1996, il 18

gennaio (n. 2 ricorsi) e il 24 gennaio 1997, depositati il 17 giugno,

l'8 ottobre e il 25 novembre 1996, il 24 e il 29 gennaio 1997,

rispettivamente iscritti ai nn. 25, 40, 45 e 46 del registro ricorsi

1996 ed ai nn. 3, 4 ed 8 del registro ricorsi 1997; della Regione

Emilia Romagna notificato il 6 agosto 1996, depositato il 14

successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1996; della

Regione Lazio, notificato il 25 settembre 1996, depositato il 1

ottobre 1996 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1996; della

Regione Basilicata, notificati il 23 settembre e il 21 novembre 1996,

depositati il 2 ottobre e il 28 novembre 1996, iscritti ai nn. 39 e

48 del registro ricorsi 1996; della Regione Molise notificato il 15

ottobre 1996, depositato il 23 successivo ed iscritto al n. 42 del

registro ricorsi 1996; della Regione Liguria notificato il 22

novembre 1996, depositato il 2 dicembre 1996 ed iscritto al n. 49

del registro ricorsi 1996; della provincia autonoma di Bolzano

notificati il 20, il 22 ed il 27 gennaio 1997, depositati il 29

successivo ed iscritti ai nn. 9, 10 e 11 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 10 novembre 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per le Regioni Veneto e

Lombardia, Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia,

Salvatore Di Mattia per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz e

Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Achille

Chiappetti per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Oscar

Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due distinti ricorsi, notificati il 15 aprile 1996 e

depositati il 22 aprile 1996, le Regioni Lombardia e Veneto

sollevano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 113, 117 e

118 della Costituzione numerose questioni di legittimità

costituzionale nei confronti del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 (Regime

comunitario di produzione lattiera), nel suo complesso e nei

confronti delle disposizioni contenute nell'art. 1.

Il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, stabilisce che: a) l'Azienda di

Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), entro il 31

marzo 1996, deve provvedere alla pubblicazione di bollettini di

aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota latte e

dei quantitativi loro spettanti nel periodo di applicazione del

regime comunitario delle quote latte 1995-1996 (art. 1, comma 1); b)

ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare

per il 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti all'osservanza delle

risultanze dei predetti bollettini di aggiornamento (art. 1, comma

4); c) resta sospesa, sino al 31 marzo 1997, l'efficacia dell'art.

2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli

interventi programmati in agricoltura e per il rientro della

produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito dalla legge

24 febbraio 1995, n. 46, che ha introdotto, in ogni caso di

contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni

individuali, la possibilità di autocertificare la produzione (art.

1, comma 2); d) l'eventuale ricorso in opposizione avverso le

determinazioni contenute nei bollettini deve pervenire all'AIMA entro

il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione dei

bollettini stessi da parte delle Regioni; l'AIMA si deve pronunciare

su tale ricorso entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali,

senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il ricorso si intende

respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento così formato

è esperibile il ricorso giurisdizionale ovvero il ricorso

straordinario al Capo dello Stato (art. 1, comma 3); e) la

compensazione della produzione lattiera eccedentaria di cui all'art.

5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore

lattiero-caseario), deve essere effettuata, a partire dal periodo

1995-1996, seguendo specifici criteri di priorità tra i produttori

(art. 2, comma 1).

Le Regioni ricorrenti, premesso che la normativa incide sulla

materia dell'agricoltura e quindi sulle competenze regionali,

deducono, innanzitutto, la illegittimità costituzionale dell'intero

d.-l. per violazione degli artt. 77, 117 e 118 della Costituzione,

dal momento che il decreto stesso sarebbe privo del requisito della

straordinaria necessità ed urgenza.

Le ricorrenti eccepiscono poi la illegittimità dell'art. 1, commi

1 e 4, del decreto, per violazione degli artt. 11, 41, 117 e 118

della Costituzione, dal momento che esso introdurrebbe, sia pure per

il solo periodo 1995-1996, una categoria del tutto speciale di

bollettini, i cui effetti sul governo del settore lattiero-caseario

sarebbero devastanti per le Regioni: tali bollettini, infatti,

avrebbero valore definitivo e sostitutivo di qualsiasi precedente

determinazione, con riferimento ad una campagna che, in base alla

normativa comunitaria finalizzata a consentire una gestione corretta

e programmata della produzione lattiera, dovrebbe considerarsi

conclusa, posto che essa ha ad oggetto il periodo 1 aprile 1995-31

marzo 1996. La retroattività della disciplina comporterebbe anche la

violazione dell'art. 41 della Costituzione: non a caso, del resto, in

base alla normativa previgente, i bollettini dovevano essere

pubblicati dall'AIMA entro il 31 gennaio di ciascun anno, con

l'indicazione dei quantitativi spettanti ai singoli produttori nel

periodo avente inizio il 1 aprile successivo. Ad avviso delle

ricorrenti, sarebbero violati ancora gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, dal momento che nessuna partecipazione delle Regioni è

prevista nella adozione dei nuovi bollettini.

Le Regioni contestano anche la legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 3, del d.-l. n. 124 del 1996, ritenendolo lesivo

degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in relazione agli artt.

117 e 118 della stessa Costituzione. Gli effetti pregiudizievoli per

i produttori, derivanti dalla normativa impugnata, non potrebbero,

infatti, non ripercuotersi anche sull'esercizio delle competenze

delle Regioni in materia, dal momento che le stesse, già private di

qualsiasi possibilità di intervento, sia pure solo consultivo,

sarebbero poste nell'impossibilità di governare, sul piano

programmatorio, un comparto della politica agraria, percorso da un

contenzioso capillare e diffuso.

Da ultimo, le Regioni ricorrenti contestano la violazione degli

artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perché il bollettino di cui

all'art. 1 del d.-l. n. 124 rappresenterebbe uno strumento nuovo, in

relazione al quale il Governo avrebbe dovuto rinnovare, con

riferimento al procedimento da seguire per la sua approvazione, la

previsione della partecipazione delle Regioni, quanto meno nella

forma del parere.

Una censura particolare è posta, poi, dalla sola Regione

Lombardia, la quale, sul presupposto che la disciplina impugnata

presupporrebbe necessariamente il richiamo alla normativa contenuta

nell'art. 2, comma 1, del d.-l. n. 727 del 1994, convertito dalla

legge n. 46 del 1995, anche se calata nel peculiare bollettino di cui

all'art. 1 del d.-l. in esame, ritiene che di questa dovrebbe essere

nuovamente valutata la legittimità costituzionale in riferimento

agli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto verrebbe

ad essere attribuito un premio alle Regioni che hanno adottato piani

di produzione lattiera in aumento, nonostante le conosciute

necessità di riduzione. Ma risulterebbero violati anche gli artt. 3

e 41 della Costituzione, per la discriminatoria quanto ingiustificata

penalizzazione degli operatori agricoli del settore lattiero-caseario

della Lombardia, e di riflesso della effettività della funzione

legislativa e amministrativa regionale.

2.1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 1996 e depositato il 17

giugno 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di

legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 16 maggio 1996,

n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che reitera,

senza modificazioni, il d.-l. n. 124 del 1996, non convertito,

chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale per

violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione e degli artt. 4,

numero 2, 8 e 44 del proprio statuto speciale.

La ricorrente prospetta innanzitutto la violazione dell'art. 44

dello statuto, dal momento che il Governo non ha invitato il

presidente della Giunta a partecipare alla seduta del Consiglio dei

ministri nella quale il decreto è stato adottato. La Regione deduce,

poi, la violazione del principio di leale collaborazione, perché il

Governo avrebbe adottato il decreto senza alcuna previa consultazione

con le Regioni e con la Regione Friuli-Venezia Giulia in particolare.

Lo stesso decreto sarebbe, altresì, illegittimo, ad avviso della

ricorrente, perché emanato in mancanza dei presupposti di necessità

ed urgenza che, in base all'art. 77 della Costituzione, ne

legittimano l'adozione, e perché reitererebbe un precedente decreto.

Quanto al contenuto della normativa censurata, la Regione

Friuli-Venezia Giulia eccepisce la illegittimità dell'art. 1, comma

1, del decreto impugnato, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, dal momento che la previsione della pubblicazione, ad

opera dell'AIMA, dei nuovi bollettini entro il 31 marzo 1996, sarebbe

illogica e irragionevole, essendo, alla data di emanazione del

decreto, già scaduto da tempo tale termine.

Sotto altro profilo, la previsione sarebbe incongrua, poiché la

stessa impone la pubblicazione di un bollettino in relazione alla

annata 1995-1996, quindi a campagna lattiera già terminata.

Anche l'art. 1, comma 3, del d.-l. sarebbe infine illegittimo, dal

momento che irragionevolmente non consentirebbe la impugnabilità

immediata del provvedimento dell'AIMA di determinazione dei

quantitativi.

2.2. - Avverso il d.-l. n. 260 del 1996 hanno proposto ricorso,

notificato il 15 giugno 1996 e depositato il 21 giugno 1996, anche le

Regioni Lombardia e Veneto, le quali, sottolineando come il Governo

non abbia neanche provveduto alla consultazione del Comitato

permanente per le politiche agroalimentari e forestali, comunque

inidoneo ad assicurare il rispetto della partecipazione regionale

alle scelte in materia di quote latte imposto dalla sentenza di

questa Corte n. 520 del 1995, hanno prospettato le medesime questioni

già sollevate in riferimento al d.-l. n. 124 del 1996 e hanno

chiesto l'estensione della impugnativa sia alla eventuale sanatoria,

sia all'eventuale d.-l. che dovesse reiterare quello impugnato, in

caso di mancata conversione di questo, in base ai principi enunciati

ancora da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996.

3.1. - Con ricorsi, notificati rispettivamente il 31 luglio e 2

agosto 1996 e depositati il 9 agosto 1996, le Regioni Lombardia e

Veneto sollevano questioni di legittimità costituzionale nei

confronti del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei

settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), che ha

reiterato, apportando alcune innovazioni, il d.-l. n. 260 del 1996,

non convertito.

L'art. 2, che riproduce l'art. 1 dei precedenti decreti, al comma

1, prevede che nel procedimento di riduzione delle quote latte venga

acquisito il parere del Comitato permanente per le politiche

agroalimentari e forestali. L'art. 3, al comma 2, introduce il comma

12-bis nell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, il quale dispone che

la compensazione nazionale della produzione eccedentaria deve essere

effettuata entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle

dichiarazioni che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere entro il

15 maggio. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che,

limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano entro il

30 settembre 1996 il prelievo supplementare sulla base di appositi

elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale. Ai

commi 4 e 5, l'art. 3 prevede che l'AIMA adotti un programma

volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera,

previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la

cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella

riserva nazionale, e che l'AIMA provveda alla riassegnazione delle

quote ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari

all'indennità versata, in base ad alcuni criteri di priorità ivi

espressamente indicati.

L'art. 4, infine, dispone che per l'anno 1995 è differito al 31

dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'art. 10, comma 6,

della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione delle quote

latte. L'affitto di quote latte, previsto dall'art. 10, comma 2,

della stessa legge, è invece consentito esclusivamente per la durata

di un intero periodo lattiero e può essere rinnovato solo due volte.

Le ricorrenti chiedono, innanzitutto, l'estensione della

impugnativa sia alla eventuale sanatoria, sia all'eventuale d.-l. che

dovesse reiterare quello impugnato.

Nel merito, le ricorrenti, oltre a proporre le medesime censure

già sollevate nei confronti dei decreti non convertiti, rilevano che

il parere introdotto dall'art. 2, comma 1, non sarebbe idoneo a

realizzare il principio di leale collaborazione in materia. Si

tratterebbe, infatti, di una previsione, oltre che tardiva, in quanto

il nuovo bollettino è stato già pubblicato, del tutto inidonea ad

assicurare il rispetto delle competenze regionali.

Oggetto di una nuova censura è, invece, la disposizione di cui

all'art. 3, comma 3, del d.-l. n. 353. A giudizio di entrambe le

ricorrenti, la sovrapposizione di un livello di compensazione

nazionale a quello provinciale gestito dalle associazioni dei

produttori di latte (APL), aggraverebbe i guasti già prodotti dalle

quote e dai loro meccanismi applicativi a seguito della legge n. 46

del 1995, di conversione del d.-l. n. 727 del 1994. Le ricorrenti

censurano, infine, adducendo le medesime argomentazioni, la

disposizione dell'art. 3, comma 5, perché consentirebbe una

riassegnazione di quote sulla base di priorità penalizzanti per le

Regioni Lombardia e Veneto e per i loro produttori.

3.2. - Anche la

Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 6 agosto 1996 e

depositato il 14 agosto 1996, impugna il d.-l. n. 353 del 1996,

censurando, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2,

commi 1 e 4 (disciplina dei bollettini AIMA e relativi ricorsi), 3,

comma 1 (fissazione dei criteri da adottare nella compensazione della

produzione eccedentaria, con conferma, relativamente agli adempimenti

concernenti il periodo 1995-1996, della perequazione delle consegne a

livello di associazioni di produttori), e 3, commi 4 e 5 (programma

per l'abbandono della produzione lattiero-casearia), per violazione

degli artt. 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, nonché del

principio di leale collaborazione, precisando che la propria

impugnazione dovrà ritenersi estesa alla legge di conversione o al

decreto che eventualmente dovesse reiterare quello impugnato in caso

di mancata conversione dello stesso. La ricorrente deduce in primo

luogo la compressione delle funzioni regionali in materia di

agricoltura e, in particolare, la vanificazione del ruolo di

vigilanza attribuito alle Regioni nella esecuzione del programma di

rientro delle eccedenze lattiero-casearie e di quello di

rappresentazione degli interessi della produzione coincidente con il

territorio regionale. Dalla applicazione dei criteri in base ai quali

deve essere effettuata la compensazione, ferma restando la procedura

di compensazione a livello di associazioni di produttori,

deriverebbero, poi, per i produttori delle Regioni padane, ulteriori

svantaggi, in quanto verrebbe accollato loro un onere che dovrebbe

invece essere più equamente ripartito su base nazionale. Il

mantenimento della compensazione a livello di associazioni dei

produttori contrasterebbe con il regolamento comunitario che,

consentendo la compensazione delle consegne a livello di acquirente o

a livello nazionale, escluderebbe dalle funzioni attribuite alle

associazioni stesse l'intervento nella compensazione delle consegne

del latte; da qui la violazione dell'art. 11 della Costituzione. Le

disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge, concernenti gli incentivi

all'abbandono della produzione lattiera, sarebbero poi illegittime in

quanto non prevederebbero alcuna forma di intervento regionale e

quindi non consentirebbero di tenere conto, nel momento in cui si

impongono sacrifici, delle scelte di politica economica e di aderenza

alle realtà locali in cui si sostanzia, ad avviso della ricorrente,

l'esistenza stessa delle Regioni.

4.1. - Con ricorso notificato il 25 settembre 1996 e depositato il

1 ottobre 1996, la Regione Lazio solleva questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n.

440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in

materia di interventi in campo economico e sociale), per violazione

degli artt. 3, 5, 11, 97, 116, 117 e 118 della Costituzione, in

relazione agli artt. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), 3 e 50 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382) e 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento

delle autonomie locali). L'art. 11 del decreto impugnato, al comma

1, stabilisce che "Con effetto dal periodo 1995-1996 di

regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione

della procedura di compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7,

8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già

svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto". Il

comma 2 dispone che i versamenti e le restituzioni delle somme

trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare,

previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, sono effettuati a

seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale

da parte dell'AIMA e che sulle somme residue spettanti ai produttori

sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. Il comma 3,

infine, si riferisce agli acquirenti che hanno già disposto la

restituzione delle somme ai produttori, ai sensi dell'art. 5, comma

8, della legge n. 468 del 1992, prevedendo che gli stessi procedano a

nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, in misura

pari all'ammontare delle somme restituite e che, ove ciò non sia

possibile, si applichino le disposizioni di cui all'art. 7 della

stessa legge n. 468. La ricorrente, pur dando atto che nei confronti

dell'Italia era stata avviata una procedura comunitaria di infrazione

a causa del mantenimento del sistema di compensazione a livello di

associazioni di produttori, sostiene che lo Stato italiano avrebbe

potuto contrastare nelle sedi opportune la procedura avviata nei suoi

confronti anziché eliminare quel livello di compensazione. Le

disposizioni impugnate sarebbero, quindi, illegittime sia per

violazione del principio di leale collaborazione, perché adottate

senza alcun coinvolgimento delle Regioni singolarmente interessate o

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni

e le Province autonome, sia perché la compensazione effettuata

dall'AIMA a livello nazionale penalizzerebbe illogicamente le Regioni

più meritevoli - che nell'esercizio delle loro attribuzioni hanno

svolto programmi di razionalizzazione e di ristrutturazione delle

aziende del settore - ripartendo con esse, e con i produttori che

operano sul loro territorio, il surplus causato da altre Regioni. La

scelta del Governo italiano, peraltro, non rispetterebbe neanche la

normativa comunitaria, la quale avrebbe sempre ritenuto preferenziale

la valorizzazione della dimensione regionale come unità operativa

degli interventi dettati dallo Stato nello specifico settore. La

medesima disciplina sarebbe poi lesiva degli artt. 3, 97, 117 e 118

della Costituzione, in quanto la sua portata retroattiva sarebbe

irrazionale, perché danneggerebbe le posizioni consolidate dei

produttori nella campagna 1995-1996, ormai conclusa, e vanificherebbe

ad un tempo la programmazione regionale nel settore. L'art. 3 della

Costituzione sarebbe violato anche sotto il profilo dell'eccesso di

potere legislativo, della irrazionalità e della incongruità delle

disposizioni impugnate rispetto ai fini perseguiti, in quanto,

risalendo la violazione della normativa comunitaria al 1 marzo 1993,

l'intervento sarebbe comunque tardivo.

4.2. - Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 25

settembre 1996 e depositato il 2 ottobre 1996, impugna l'art. 11 del

d.-l. n. 440 del 1996, deducendo, innanzitutto, la illegittimità

delle disposizioni contenute nel d.-l. per contrasto con l'art. 77

della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118,

difettando, nel caso, ad avviso della ricorrente, i requisti della

decretazione d'urgenza. Quanto al merito, la Regione rileva che la

soppressione del livello provinciale di compensazione delle eccedenze

lattiere, non sostituito da alcuna partecipazione delle Regioni,

lederebbe le competenze programmatorie delle Regioni stesse, mentre

l'efficacia interamente retroattiva determinerebbe la violazione non

solo degli artt. 117 e 118, ma anche dell'art. 11 (sotto il profilo

che la scansione temporale della campagna di produzione

lattiero-casearia è stabilita da norme comunitarie) e dell'art. 41

della Costituzione (sotto il profilo che le posizioni individuali dei

singoli produttori sarebbero alterate retroattivamente, in contrasto

anche con la normativa comunitaria, che, viceversa, richiede una

gestione corretta e programmata della produzione lattiera).

4.3. - Con ricorso notificato il 23 settembre 1996 e depositato il

2 ottobre 1996, la Regione Basilicata censura a sua volta l'art. 11

del d.-l. n. 440 del 1996, eccependone, in primo luogo, la

illegittimità per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della

Costituzione, in riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, in quanto lo stesso decreto è stato adottato senza alcuna

preventiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso

articolo sarebbe poi illegittimo per violazione degli artt. 3, 18 e

41 della Costituzione, dal momento che con efficacia retroattiva

verrebbero messi irragionevolmente nel nulla gli adempimenti già

svolti in base alla normativa previgente e perché risulterebbero

lese sia la libertà di iniziativa economica che quella di

associazione; quest'ultima violata dalla soppressione della

compensazione per associazioni di produttori.

4.4. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1996 e depositato il 23

ottobre 1996, la Regione Molise contesta la legittimità della

retroattiva disciplina introdotta dall'art. 11 del d.-l. n. 440 del

1996, in relazione all'art. 77 della Costituzione, essendo dubbia la

sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, e in relazione

all'art. 41 della Costituzione, per il fatto che alcuni produttori

della Regione rischierebbero di dover versare un prelievo

supplementare, mentre la minor produzione complessiva regionale

potrebbe andare a favorire altre Regioni che globalmente hanno

prodotto in eccesso. Ma, secondo la ricorrente, la normativa

impugnata contrasterebbe anche con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, perché è stata adottata senza alcuna preventiva

consultazione delle Regioni e senza l'acquisizione del necessario

parere della Conferenza Stato-Regioni. Illegittimo, per contrasto

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sarebbe, poi, l'art. 11,

comma 3, in quanto violerebbe i principi di buona amministrazione e

di ragionevolezza riconoscere, da un lato, l'impossibilità per gli

acquirenti di operare il recupero del prelievo restituito nei

confronti di taluni produttori e, dall'altro, imporre alle Regioni,

ai sensi dell'art. 7 della legge n. 468 del 1992, di recuperare

coattivamente somme non più in possesso degli acquirenti stessi per

avere questi ottemperato a norme preesistenti.

5.1. - Con ricorso notificato il 4 ottobre 1996 e depositato l'8

ottobre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva numerose

questioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 6

settembre 1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e

fermo biologico della pesca per il 1996), adottato a seguito della

mancata conversione del precedente decreto n. 353 del 1996. Il d.-l.

n. 463 reitera le disposizioni del precedente decreto già oggetto di

impugnazione da parte di alcune Regioni, introducendo alcune

modificazioni. In particolare, l'art. 2, comma 1, prescrive che il

parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e

forestali abbia ad oggetto i criteri per la riduzione delle quote

individuali previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del

1995, di conversione del d.-l. n. 727 del 1994; l'art. 2, comma 2,

abroga l'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito

dalla legge n. 46 del 1995, definitivamente e a decorrere dal periodo

1995-1996 (in precedenza, della applicazione di tale disposizione era

prevista solo la sospensione); l'art. 3, comma 1, non prevede più la

compensazione per APL e stabilisce che l'AIMA, per la gestione del

meccanismo di compensazione nazionale, può avvalersi, attraverso la

stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti

pubblici o di organismi privati, alla stregua di criteri ivi

specificati; l'art. 3, comma 2, introduce il comma 12-bis nell'art.

5 della legge n. 468 del 1992, il quale al fine di consentire

l'eventuale restituzione ai produttori di somme trattenute dagli

acquirenti, conferma in capo all'AIMA il potere di operare, entro il

31 luglio di ciascun anno, la compensazione nazionale sulla base

delle dichiarazioni degli acquirenti stessi e dei dati relativi alle

situazioni mensili che essi sono tenuti a trasmettere alle Regioni

mensilmente per consentire il monitoraggio del latte

commercializzato; l'art. 3, comma 3, ribadisce la disciplina speciale

una tantum già contenuta nei precedenti decreti e impone agli

acquirenti di operare il versamento del prelievo supplementare entro

il 30 settembre 1996, sulla base di elenchi redatti dall'AIMA a

seguito di compensazione nazionale operata entro il 25 settembre

1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art.

2, comma 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia deduce, innanzitutto,

la illegittimità degli artt. 2 e 3 del d.-l. impugnato per

violazione degli artt. 4, 8 e 44 dello statuto di autonomia, nonché

del principio di leale collaborazione, in quanto il decreto avrebbe

dovuto essere adottato previa consultazione delle Regioni e il

presidente della Giunta avrebbe dovuto essere invitato a partecipare

alla seduta del Consiglio dei ministri. Né di tale consultazione

potrebbe ritenersi idonea realizzazione la preventiva acquisizione

del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e

forestali, previsto per la prima volta dal d.-l. 8 luglio 1996, n.

353, in relazione ad un'attività che avrebbe dovuto essere

completata entro il 31 marzo 1996. La ricorrente deduce poi la

violazione dell'art. 77 della Costituzione, in relazione alle

competenze regionali in materia, sia per insussistenza dei

presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, sia per il

carattere reiterativo di precedenti decreti. Quanto al merito delle

disposizioni impugnate, la ricorrente, oltre a riproporre le censure

già svolte in relazione alla disciplina dei bollettini di

aggiornamento dell'AIMA, deduce la illegittimità costituzionale, per

violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e

zootecnia e del principio di leale collaborazione, dell'art. 3 del

d.-l. n. 463 del 1996. In particolare, la indicazione del criterio di

cui alla lettera c) per l'abbandono della produzione lattiera

(priorità per i produttori ubicati nelle zone svantaggiate) non

potrebbe trovare applicazione nella Regione e si tradurrebbe in un

ingiustificato vantaggio per altre aree geografiche. Ma anche la

previsione che la compensazione avvenga, retroattivamente, sulla base

di bollettini notoriamente pieni di errori, appare irragionevole, in

considerazione della scansione temporale ipotizzata, che non può

essere rispettata. Quanto alle disposizioni relative ai programmi di

abbandono, la ricorrente deduce la illegittimità della previsione di

una riserva nazionale, introdotta senza alcuna consultazione delle

Regioni, nonché della previsione della riattribuzione in ambito

regionale solo del cinquanta per cento delle quote oggetto di

abbandono, e ciò tanto più in quanto i criteri per la

riassegnazione avrebbero dovuto essere stabiliti, in ambito

regionale, dalle singole Regioni.

5.2. - Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 7 ottobre

1996 e depositato il 14 ottobre 1996, contesta la legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 del d.-l. n. 463 del 1996, deducendo

innanzitutto la violazione degli artt. 77, 117 e 118 della

Costituzione sia per la mancanza dei requisiti di necessità e

urgenza, sia per l'incidenza su materie di competenza regionale senza

alcuna preventiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni, e

comunque senza prevedere tale intervento o quello delle singole

Regioni nel procedimento per la riduzione delle quote latte. Quanto

al merito delle disposizioni impugnate, la ricorrente riproduce

sostanzialmente le censure già proposte nei confronti dei precedenti

decreti, sottolineando i problemi posti dalla sovrapposizione di

interventi normativi non adeguatamente coordinati. Mentre, infatti,

l'art. 3, comma 1, sembrerebbe ipotizzare una compensazione nazionale

meramente eventuale, il d.-l. n. 440 del 1996 dispone che la

compensazione debba avvenire unicamente a livello nazionale.

6.1. - Con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il

25 novembre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la

legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996,

n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

in materia di interventi in campo economico e sociale), che ha

reiterato senza modificazioni le disposizioni contenute nell'art. 11

del d.-l. n. 440 del 1996. La Regione Friuli ripropone nei

confronti del d.-l. n. 542 tutte le censure già proposte nei

confronti del decreto n. 440 del 1996, sottolineando la violazione

dell'art. 77 della Costituzione ad opera di un atto iterativo di un

decreto non convertito, e quindi illegittimo secondo quanto ritenuto

da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996.

6.2. - Il d.-l. n. 542 è impugnato, con ricorso notificato il 21

novembre 1996 e depositato il 28 novembre 1996, anche dalla Regione

Basilicata, la quale, peraltro, si limita a ripetere le medesime

censure già sollevate nei confronti dell'art. 11 del d.-l. n. 440.

6.3. - Con ricorso notificato il 22 novembre 1996 e depositato il 2

dicembre 1996, la Regione Liguria solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 542,

deducendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e

del principio di leale cooperazione, perché il decreto è stato

adottato senza la preventiva acquisizione del parere della Conferenza

Stato-Regioni. L'art. 11 violerebbe poi gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 97, dal momento che: la

disciplina impugnata comporterebbe la compressione del potere

legislativo e di programmazione delle Regioni; l'efficacia

retroattiva vanificherebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, gli

atti già adottati dalle Regioni in materia e ne determinerebbe ex

post la caducazione degli effetti; la stessa procedura di

compensazione nazionale irrazionalmente anteporrebbe, nei criteri di

preferenza, i produttori titolari di quota A e B ai produttori delle

zone svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 75/268.

7.1. - Con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il

25 novembre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia censura il d.-l.

23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e

fermo biologico della pesca per il 1996), che reitera il precedente

decreto n. 463, non convertito, proponendo le medesime questioni già

sollevate nei confronti di quest'ultimo.

7.2. - Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 21

novembre 1996 e depositato il 27 novembre 1996, ripropone nei

confronti del d.-l. n. 552 tutte le censure già sollevate nei

confronti del decreto n. 463 del 1996, eccependo anche la violazione

dell'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118,

alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 360

del 1996.

8.1. - Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il 24

gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di

legittimità costituzionale nei confronti della legge 23 dicembre

1996, n. 649, con la quale è stato convertito, senza modificazioni,

l'art. 11 del d.-l. n. 542 del 1996. La ricorrente, oltre a

riproporre tutte le censure già avanzate nei confronti del d.-l. n.

542, e, in particolare, quanto alla sua adozione, quella di

violazione dell'art. 44 dello statuto di autonomia, sottolinea come

la illegittimità dello stesso, derivante dalla violazione dell'art.

77 della Costituzione, a causa della reiterazione e della mancanza

dei presupposti di necessità e urgenza e della conseguente

violazione delle norme costituzionali attributive di competenza alla

Regione, si estenda anche alla legge di conversione, secondo quanto

affermato da questa Corte nella sentenza n. 29 del 1995.

8.2. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 29

gennaio 1997, la Provincia autonoma di Bolzano, premesso di essere

titolare di competenza esclusiva in materia di agricoltura e

patrimonio zootecnico ai sensi dell'art. 8, numero 21, e dell'art. 16

dello statuto di autonomia e del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme

di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca,

agricoltura e foreste), denuncia la violazione, da parte dell'art. 11

del d.-l. n. 542 e della legge di conversione dello stesso, delle

competenze suddette, nonché dei principi della disciplina

comunitaria in materia di compensazione delle quote latte, del

principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e Province

autonome, e degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione. La

disciplina impugnata, considerata congiuntamente a quella contenuta

nel d.-l. n. 552 del 1996, infatti, eliminando il livello locale

della compensazione, senza inserire alcuna istanza provinciale o

regionale, non consentirebbe più che le eccedenze dei produttori

possano trovare aggiustamento in ambito provinciale, attraverso la

utilizzazione di produzioni sottoquota di altri produttori, e

renderebbe così impossibile l'efficace esercizio dei poteri di

programmazione, di governo e di controllo del settore spettanti alla

Provincia ricorrente. Le disposizioni impugnate, inoltre,

violerebbero anche la disciplina comunitaria, la quale richiederebbe

che la compensazione sia effettuata, prima che a livello nazionale, a

livello locale. La illegittimità della disciplina della

compensazione risulterebbe ancor più evidente, ad avviso della

ricorrente, se si considera che, in base al coevo d.-l. n. 552, i

criteri che l'AIMA deve seguire nella effettuazione della

compensazione sarebbero stati stabiliti senza che la Provincia abbia

avuto in alcun modo la possibilità di esprimersi, e che nella stessa

procedura di compensazione non sarebbe previsto alcun intervento

delle Regioni o delle Province interessate, anche se titolari di

competenza esclusiva. Oltre che dei principi suindicati, le

disposizioni impugnate sarebbero lesive, ad avviso della Provincia

autonoma, anche del principio di irretroattività dei provvedimenti

delle autorità nazionali incidenti sulle imprese e del principio di

certezza del diritto. La pretesa retroattività della disciplina

impugnata contrasterebbe poi con la normativa comunitaria in base

alla quale il periodo di produzione lattiero-casearia inizia il 1

aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo. La ricorrente

prospetta ancora la sussistenza di vizi formali: innanzitutto la

violazione dell'art. 52, quarto comma, dello statuto e dell'art. 19,

secondo comma, del d.P.R. di attuazione n. 49 del 1 febbraio 1973

(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e

funzioni regionali), in base ai quali il presidente della Giunta

provinciale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando

si trattano questioni che riguardano la Provincia. In secondo luogo

la ricorrente deduce la violazione delle proprie competenze in

relazione all'art. 77 della Costituzione, dal momento che il d.-l.

n. 542 è stato adottato in mancanza dei presupposti di necessità e

urgenza e dal momento che esso reitera illegittimamente il precedente

d.-l. n. 440.

8.3. - Con due distinti ricorsi, di analogo contenuto, notificati

il 20 gennaio 1997 e depositati il 29 gennaio 1997, le Regioni

Lombardia e Veneto chiedono anch'esse la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della legge n. 649 del 1996, sia nella

parte in cui converte l'art. 11 del d.-l. n. 542, sia nella parte in

cui fa salvi gli effetti e gli atti prodotti sulla base del d.-l. n.

440, non convertito. Le ricorrenti ribadiscono le censure già fatte

valere nei confronti del d.-l. n. 542, lamentando la violazione degli

artt. 3, 5, 11, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione ad opera di una

disciplina adottata con un d.-l. reiterato e che, con efficacia

totalmente retroattiva, incide su una campagna già conclusa. Le

Regioni rilevano poi l'anomalia costituita dal fatto che, dopo la

conversione del d.-l. n. 542 è stata promulgata la legge 23 dicembre

1996, n. 662, la quale, all'art. 2, commi 166, 167 e 169, riproduce

testualmente le disposizioni dell'art. 11 del d.-l. n. 542, e

all'art. 2, comma 172, prevede la salvezza degli effetti dello

stesso d.-l. n. 542, oltre che del d.-l. n. 440, ancorché il d.-l.

n. 542 sia stato convertito dalla legge n. 649 del 1996. Ed ancora,

le ricorrenti rappresentano che con il d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669

(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile

a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997), è

stata disposta la soppressione dell'art. 2, comma 172, della legge n.

662 del 1996. Tale soppressione, se da un lato potrebbe ritenersi

anche giustificabile, dal momento che elimina la clausola di salvezza

degli effetti di un decreto convertito, dall'altro apparirebbe

sintomatica della confusione determinata dalla legislazione per

decreti-legge e censurabile in quanto il Governo sarebbe intervenuto

con un d.-l. sulla scelta parlamentare di salvare o meno gli effetti

di precedenti e diversi decreti-legge.

9.1. - Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il 24

gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di

legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di

conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 552 del 1996. Le

modificazioni, per quel che qui rileva, concernono unicamente l'art.

3. In particolare, nel comma 4 si precisa che il programma volontario

di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, ivi

previsto, deve essere adottato dall'AIMA a partire dal 1 gennaio

1997. Nel comma 5 si dispone che la riassegnazione delle quote di cui

al comma 4 (cioè delle quote abbandonate) è effettuata dall'AIMA in

modo tale da assicurare che i quantitativi siano totalmente

riattribuiti nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza,

e si prevede, alla lettera c-bis), un nuovo criterio in base al quale

deve avvenire la riassegnazione. Viene poi introdotto un comma 5-bis

del seguente tenore: "La riassegnazione delle quote è effettuata

dall'AIMA nelle Regioni o nelle Province autonome di provenienza

prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione

delle domande. Ove in tali Regioni o Province autonome non vengano

presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare

inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote

non assegnate su base nazionale". La ricorrente, in via preliminare,

rileva che l'art. 1 della legge impugnata, ai commi 2 e 5, contiene

una clausola di salvezza degli effetti, tra gli altri, dei

decreti-legge nn. 260 e 463 del 1996, oggetto di specifica

impugnazione; la Regione chiede pertanto che le impugnazioni proposte

avverso i decreti non convertiti vengano estese alle disposizioni di

sanatoria. La Regione, quindi, sottolineando come gli artt. 2 e 3

del decreto n. 552 abbiano riprodotto disposizioni già contenute in

precedenti decreti non convertiti, svolge anche con riferimento alla

legge n. 642 del 1996 censure analoghe a quelle già proposte contro

la legge n. 649 dello stesso anno.

9.2. - Con ricorso notificato il 20 gennaio 1997 e depositato il 29

gennaio 1997 la Provincia autonoma di Bolzano svolge, in relazione

alla legge n. 642 e al decreto n. 552 del 1996, censure analoghe a

quelle indirizzate alla legge n. 649 dello stesso anno, quanto alle

violazioni dell'art. 52 dello statuto di autonomia e dell'art. 19

delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 49 del 1973, nonché

dell'art. 77 della Costituzione direttamente incidente sulle proprie

competenze esclusive in materia di agricoltura e zootecnia. Quanto

al merito, la Provincia deduce la violazione, da parte dell'art. 2

del d.-l. n. 552, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8,

numero 21, e 16 dello statuto di autonomia e delle relative norme di

attuazione (d.P.R. n. 279 del 1974), la violazione degli artt. 3, 5,

11 e 41 della Costituzione, dei principi comunitari del legittimo

affidamento, della certezza del diritto e della necessaria

irretroattività degli interventi incidenti sulle imprese, del

principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province

autonome. Tali violazioni discenderebbero, in primo luogo, dalla

retroattività della disciplina introdotta dall'art. 2, il quale

regola il procedimento di determinazione delle quote spettanti per il

periodo 1995-1996 e il connesso regime delle impugnative. Per quel

che più specificamente riguarda l'art. 2, commi 1 e 4, la Provincia

ne contesta la legittimità in relazione ai medesimi parametri

statutari e agli artt. 5 e 116 della Costituzione. I bollettini di

cui al comma 1 sarebbero poi provvedimenti individuali che, incidendo

sul governo del settore agricolo di competenza provinciale ed

involgendo valutazioni spettanti agli organi provinciali, non

potrebbero non conformarsi al rispetto del principio di leale

cooperazione. Quanto all'art. 2, comma 3, la Provincia ricorrente ne

deduce la illegittimità per violazione delle competenze statutarie,

nonché degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il regime dei

ricorsi in esso previsto, infatti, sarebbe irrazionale, vessatorio

per i produttori, e aggraverebbe la lesione delle competenze

provinciali. Le disposizioni dell'art. 3, a loro volta, sarebbero

illegittime, oltre che per contrasto con i parametri indicati per

l'art. 2, anche per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

la disciplina della compensazione nazionale posta dal d.-l. n. 552

andrebbe coordinata con quella posta dall'art. 11 del coevo d.-l. n.

542 del 1996 e ne riprodurrebbe la illegittimità. Rilievi

particolari la ricorrente muove alla disciplina dell'art. 3, comma 3,

sotto il profilo della irrazionalità dei termini ivi previsti,

soprattutto se considerati congiuntamente alla disciplina dei ricorsi

ex art. 2, comma 3: la compensazione 1995-1996 è definita al 25

settembre 1996 e gli acquirenti devono versare il prelievo

supplementare, a seguito della compensazione, entro il 31 gennaio

1997; ma la compensazione non si può effettuare fino a che non siano

stati definiti i ricorsi dei produttori. Ed ancora, oggetto

specifico di censura è la disposizione relativa alla adozione dei

piani di abbandono totale o parziale della produzione lattiera (comma

4), della quale la ricorrente deduce la illegittimità per violazione

delle competenze statutarie in materia di agricoltura e zootecnia

nonché del principio di leale cooperazione. Il rispetto delle

competenze provinciali, infatti, avrebbe richiesto che il programma

di abbandono venisse elaborato dalla Provincia autonoma, che le quote

liberate confluissero in una riserva provinciale e potessero essere

riassegnate esclusivamente a produttori della stessa Provincia, e

che, in ogni caso, il potere di riassegnazione fosse attribuito alla

Provincia autonoma.

9.3. - Con due ricorsi di analogo contenuto, notificati il 20

gennaio 1997 e depositati il 29 gennaio 1997, le Regioni Lombardia e

Veneto sollevano questione di legittimità costituzionale nei

confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, in quanto converte

gli artt. 2 e 3 del d.-l. n. 552 del 1996 e in quanto fa salvi gli

effetti prodotti dai decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio

1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463. Le

ricorrenti eccepiscono in primo luogo la violazione dell'art. 77

della Costituzione e, suo tramite, degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle

svolte nei ricorsi avverso la legge n. 649 del 1996, di conversione

del d.-l. n. 542. Quanto al merito, le Regioni ribadiscono le

censure già fatte valere nei confronti del d.-l. n. 552,

sottolineando che, in sede di conversione, lo stesso legislatore

sembra avere riconosciuto il carattere regionale delle esigenze

coinvolte nella materia delle quote latte, dal momento che ha

previsto, modificando la originaria formulazione, che le quote da

ridistribuire a seguito dell'esecuzione dei piani di abbandono, siano

riassegnate non più nella misura del cinquanta per cento, ma per

intero, nella Regione o nella Provincia autonoma interessata.

Inoltre, le ricorrenti censurano anche il comma 5-bis dell'art. 3,

introdotto in sede di conversione, in quanto illegittimamente esso

rimetterebbe alle discrezionali decisioni dell'AIMA la determinazione

delle quote latte assegnate alla Regione. Le Regioni, come detto,

contestano altresì la legittimità costituzionale, per violazione

degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113, 117 e 118 della

Costituzione, delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 5,

le quali fanno salvi, rispettivamente, gli effetti prodotti dai

decreti-legge nn. 124 e 260 e gli effetti dei decreti nn. 353 e 463.

Si tratterebbe, infatti, ad avviso delle ricorrenti, di decreti-legge

radicalmente illegittimi, i cui effetti non potrebbero essere fatti

salvi dalla legge di conversione di un altro decreto. Da ultimo, le

ricorrenti rilevano che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 642

del 1996, il legislatore, all'art. 2, comma 168, della legge n. 662

del 23 dicembre 1996, ha ripetuto, eliminando il primo periodo, il

contenuto dell'art. 3, comma 1, del d.-l. n. 552, convertito dalla

citata legge n. 642. Nella stessa legge, all'art. 2, comma 170,

inoltre, è stato riprodotto in parte, eliminando il riferimento alla

compensazione nazionale da parte dell'AIMA, il comma 3 dell'art. 3

del d.-l. n. 552, si è prorogato al 31 gennaio 1997 il termine entro

il quale gli acquirenti devono effettuare il versamento del prelievo

supplementare e si è aggiunta la previsione della trasmissione alle

Regioni e alle Province autonome degli elenchi redatti dall'AIMA a

seguito della compensazione nazionale. Lo stesso art. 2 della legge

n. 662, al comma 172, ha poi fatto salvi gli effetti, tra gli altri,

proprio del decreto n. 552, convertito dalla legge n. 642. Su questo

punto e sulla successiva abrogazione, da parte del d.-l. n. 669 del

1996, del comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662, le ricorrenti

svolgono argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi

contro la legge n. 649, di conversione del d.-l. n. 542.

10.1. - Con ricorso notificato il 27 gennaio 1997 e depositato il

29 gennaio 1997, la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione

di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, commi

166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, i commi

166, 167 e 169 riproducono testualmente i tre commi dell'art. 11 del

d.-l. n. 542, convertito dalla legge n. 649 del 1996; il comma 168

riproduce una parte dell'art. 3 del d.-l. n. 552, convertito dalla

legge n. 642 del 1996, e precisamente quella che aveva sostituito il

comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, stabilendo i

criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione; il

comma 170 riproduce sostanzialmente una parte (il secondo periodo)

dell'art. 3, comma 3, del d.-l. n. 552 e così dispone:

"Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il

prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di

appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta

compensazione nazionale e trasmessi alle Regioni e alle Province

autonome"; il comma 171 riproduce testualmente il comma 2 dell'art. 2

del d.-l. n. 552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 del 1996

(abrogazione dell'art. 2-bis del d.-l. n. 727 del 1994, convertito

dalla legge n. 46 del 1995); il comma 172 dispone che "Sono fatti

salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base

dell'art. 1 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre

1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996,

n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552" (i decreti-legge nn. 542 e 552,

peraltro, come si è visto, sono stati convertiti rispettivamente con

legge 23 dicembre 1996 n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642); il comma

173 sostituisce il comma 6 dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992,

stabilendo che "La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono

avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono

comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni

con lettera raccomandata all'AIMA e alle Regioni e Province autonome

di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire

dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione",

e prevedendo una disciplina derogatoria per le vendite e gli affitti

stipulati entro il 31 dicembre 1996; il comma 174, infine, stabilisce

che "A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte

da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote

precedentemente spettanti al produttore medesimo". La ricorrente,

sul presupposto che le disposizioni contenute nei commi 166-171

dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 rendono ormai evidente che

l'unica compensazione possibile è quella che deve svolgersi a

livello nazionale, ne deduce la illegittimità costituzionale per la

totale mancanza di un qualsiasi coinvolgimento delle Regioni e delle

Province autonome nella procedura di effettuazione, e ripropone tutte

le censure già prospettate in relazione alle corrispondenti

disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 542 e 552, e

precisamente: violazione delle competenze di cui agli artt. 8,

numero 21, e 16 dello statuto di autonomia, violazione dei principi

della disciplina comunitaria delle quote, del principio di leale

cooperazione, nonché degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione.

Quanto al comma 172, la Provincia autonoma, oltre a rilevarne la

irrazionalità, sottolinea che lo stesso, proprio il giorno della sua

entrata in vigore, è stato "soppresso" dall'art. 10 del d.-l. n.

669 del 1996; ciò potrebbe far sorgere perplessità sulla utilità

della impugnazione ad esso rivolta; tuttavia, nel dubbio circa la

conversione del d.-l. n. 669, la ricorrente sollecita la declaratoria

di illegittimità costituzionale del comma in questione, in quanto i

decreti 542 e 552 sono già stati convertiti e sono stati da essa

impugnati. Proprio la pendenza delle questioni nei confronti dei

decreti i cui effetti vengono fatti salvi, peraltro, pone un

ulteriore problema di costituzionalità, dal momento che la vigenza

dell'art. 2, comma 172, potrebbe comportare una limitazione degli

effetti di una pronuncia della Corte che eventualmente accogliesse le

questioni stesse, non potendosi ritenere che la Corte debba, nel

caso, fare applicazione dell'art. 27, quarto comma, della legge n. 87

del 1953. In questo senso, la ricorrente prospetta la violazione

dell'art. 136 della Costituzione per la illegittima limitazione

degli effetti di una sentenza della Corte. La Provincia autonoma di

Bolzano censura, infine, anche le disposizioni dei commi 173 e 174

dell'art. 2 della legge n. 662, le quali disciplinano le modalità e

gli effetti della vendita e dell'affitto delle quote latte. Le

disposizioni impugnate, infatti, concentrando nell'AIMA ogni

competenza in materia ed escludendo di converso qualsiasi possibile

differente regolamentazione ad opera delle Regioni o Province

autonome, relegate ad un ruolo meramente notarile, sarebbero

costituzionalmente illegittime. Da ultimo, la Provincia autonoma di

Bolzano denuncia la illegittimità delle disposizioni della legge n.

662 qui considerate, per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello

statuto di autonomia, in quanto il presidente della Giunta

provinciale avrebbe dovuto essere invitato alla seduta del Consiglio

dei ministri che ha approvato il d.-l. n. 542, ovvero a quella che

ha deliberato il disegno di legge poi divenuto legge n. 662 del 1996.

10.2. - Con ricorso notificato il 24 gennaio 1997 e depositato il

29 gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione

di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, commi

166-170 e 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendone la

illegittimità per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione,

degli artt. 4, numero 2, e 8 dello statuto di autonomia e del

principio di leale collaborazione. La Regione rileva innanzitutto

che la sanatoria degli effetti dei decreti-legge n. 440 (art. 11) e

n. 463 (artt. 2 e 3) del 1996, era già stata disposta,

rispettivamente, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 649 del 1996 e

dall'art. 1, comma 5, della legge n. 642 del 1996, e chiede che le

questioni di legittimità costituzionale prospettate nei confronti

dei decreti non convertiti vengano estese alle corrispondenti

disposizioni di sanatoria, secondo i principi affermati da questa

Corte nella sentenza n. 84 del 1996. La stessa Regione, in relazione

alle disposizioni riproduttive di precedenti disposizioni già

impugnate, prospetta comunque le medesime questioni già sollevate

nei precedenti ricorsi, sottolineando che l'intervento legislativo

contenuto nella legge n. 662, successivo di pochi giorni alla

conversione dei decreti-legge n. 542 e n. 552, le cui disposizioni

vengono in parte riprodotte, appare assolutamente irrazionale non

solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da quello formale, dal

momento che le disposizioni oggetto di impugnazione non sarebbero in

alcun modo collegate e coordinate con la disciplina previgente. A

tale riproduzione non potrebbe attribuirsi, allora, altro significato

che quello di vanificare i ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte o,

quanto meno, di paralizzare quelli fondati sulla violazione dell'art.

77 della Costituzione e, attraverso questa, delle competenze

regionali.

10.3. - Con due ricorsi di analogo contenuto, notificati il 27

gennaio 1997 e depositati il 3 febbraio 1997, le Regioni Lombardia e

Veneto sollevano questione di legittimità costituzionale nei

confronti dell'art. 2, commi 166-174, della legge n. 662 del 1996,

deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113,

117 e 118 della Costituzione. Le ricorrenti rilevano innanzitutto

che il comma 172 fa salvi gli effetti di due decreti che già sono

stati convertiti, anche se, a loro avviso, illegittimamente per i

già prospettati vizi dai quali erano affetti. Benché tale comma sia

poi stato soppresso dal d.-l. n. 669 del 1996, ad avviso delle

Regioni, sussisterebbe comunque l'interesse a chiederne la

declaratoria di illegittimità, sia perché quest'ultimo decreto

potrebbe non essere convertito, sia perché la eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in

esso contenute potrebbe essere limitata o paralizzata proprio dalla

sanatoria degli effetti contenuta nel comma 172. Questa disposizione,

inoltre, sarebbe illegittima per le stesse ragioni già fatte valere

nei confronti dei decreti i cui effetti sono stati fatti salvi, in

forza dell'effetto espansivo dell'impugnazione dal decreto non

convertito alla legge di sanatoria. Le ricorrenti prospettano, poi,

un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate, consistente nella

violazione degli artt. 2, 3 e 72, primo comma, della Costituzione, il

quale ultimo dispone che i disegni di legge debbono essere approvati

articolo per articolo e con votazione finale. La legge n. 662 del

1996 si compone di 3 articoli, i quali a loro volta contengono,

rispettivamente, 277, 224 e 217 commi. In tale situazione, sarebbe

evidente che l'approvazione articolo per articolo è stata solo

formale e, nella sostanza, risulterebbe violato l'indicato precetto

costituzionale. Ma la stessa esistenza di articoli composti di

centinaia di commi violerebbe, altresì, ad avviso delle Regioni, il

principio fondamentale, riconosciuto anche da questa Corte, della

conoscibilità delle leggi (sentenza n. 364 del 1988) e con esso i

principi di ragionevolezza della produzione normativa e di tutela

della dignità e della libertà della persona umana. I commi 166,

167 e 169 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, soprattutto in

considerazione della loro retroattività, sarebbero, ad avviso delle

ricorrenti, illegittimi per le ragioni già svolte in relazione alle

corrispondenti disposizioni dei decreti-legge che i commi in

questione riproducono (violazione degli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e

118 della Costituzione). Così come, proprio per la sua

retroattività, sarebbe illegittimo il comma 170, il quale rende le

Regioni mere destinatarie degli elenchi redatti dall'AIMA. Le stesse

disposizioni, inoltre, sarebbero illegittime per violazione degli

artt. 3, 97, 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, in quanto

darebbero per scontato che la compensazione debba necessariamente

avvenire a livello nazionale; il che, però, in base all'art. 3,

comma 1, del decreto n. 552 del 1996, che ha sostituito il comma 12

dell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, non potrebbe senz'altro

affermarsi. La conclusione è, anche in questo caso, che si sarebbe

determinata una situazione di assoluta confusione, in violazione dei

principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica

amministrazione, nonché delle competenze regionali nel settore, come

già rilevato in precedenti ricorsi. Il comma 171 dell'art. 2 della

legge n. 662 del 1996, che ribadisce la soppressione del regime di

autocertificazione attraverso l'abrogazione dell'art. 2-bis della

legge di conversione n. 46 del 1995, sarebbe poi illegittimo, ad

avviso delle ricorrenti, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118. Illegittimi

sarebbero, infine, anche i commi 173 e 174 dell'art. 2 della stessa

legge, per violazione degli artt. 41, 117 e 118 della Costituzione,

in quanto il primo relegherebbe le Regioni, nel procedimento per la

vendita e l'affitto delle quote, ad un ruolo meramente notarile, e il

secondo eliminerebbe qualsiasi discrezionalità delle Regioni stesse

in ordine alla definizione delle conseguenze degli acquisti delle

quote, anche all'interno della stessa Regione di produzione.

11. - Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale, riservandosi ogni deduzione e difesa,

ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.

La stessa Avvocatura ha poi depositato una memoria nella quale,

sciogliendo la riserva formulata negli atti di costituzione, svolge

le proprie difese. Dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e

quella interna, l'Avvocatura, prima di contestare nel merito tutte le

questioni variamente prospettate dalle ricorrenti, rileva che il

d.-l. n. 124 del 1996, sulla cui base l'AIMA ha emesso, in data 29

marzo 1996, il bollettino n. 2/1995, e i successivi decreti-legge

sarebbero stati resi necessari dalla esigenza di far rientrare la

produzione lattiera nei quantitativi attribuiti all'Italia in sede

comunitaria. Analogamente, gli interventi normativi contenuti nel

d.-l. n. 440 e nel d.-l. n. 542 del 1996, quest'ultimo convertito

dalla legge n. 649 del 1996, avrebbero avuto la finalità di adeguare

il sistema di compensazione alla normativa comunitaria. In proposito,

l'Avvocatura precisa che, in relazione al sistema della doppia

compensazione previsto dalla legge n. 468 del 1992, la Commissione

delle comunità europee, con lettera in data 9 marzo 1995, aveva

formulato rilievi e, con parere motivato del 20 maggio 1996, aveva

poi avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del

trattato, affermando che "la Repubblica italiana, mantenendo un

sistema di compensazione delle consegne a livello delle Associazioni

di produttori invece di procedere a tale compensazione a livello

nazionale o a livello degli acquirenti come previsto dal reg. CEE n.

3950/1992 del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le

incombono in virtù del suddetto regolamento, instaurando così una

situazione che comporta una discriminazione vietata dall'art. 4, par.

3, del Trattato". Il complesso intervento legislativo avrebbe così

consentito, secondo quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato, di

riportare le quote individuali di riferimento nel limite del

quantitativo globale nazionale, di adeguare la normativa interna a

quella comunitaria, di porre il prelievo a carico dei produttori che

hanno sforato la quota, di adottare programmi volontari di abbandono

per tenere sotto controllo la produzione lattiera e di gettare le

basi per la messa a regime del sistema delle quote latte già per il

periodo 1996-1997. Tali essendo le finalità degli interventi

legislativi impugnati, l'Avvocatura contesta tutte le censure

prospettate dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano,

precisando che, a seguito della conversione degli ultimi

decreti-legge e del trasferimento delle censure dalle disposizioni

dei decreti non convertiti alle leggi di conversione, le norme da

prendere in esame sarebbero proprio quelle contenute nei

decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 e nelle relative leggi di

conversione, mentre le norme contenute nell'art. 2, commi 166 e

seguenti, della legge n. 662 del 1996 sarebbero meramente

"ripetitive" di quelle contenute nelle due leggi di conversione e non

porrebbero problemi differenti da quelli che devono essere affrontati

in relazione a queste ultime. Venendo quindi al merito delle

censure, l'Avvocatura rileva innanzitutto come non possano essere

condivise quelle secondo cui i decreti-legge impugnati non sarebbero

stati sorretti da idonei requisiti di necessità ed urgenza, essendo

del tutto evidente che, ove tali interventi non vi fossero stati, le

conseguenze sul piano dei rapporti con la comunità europea sarebbero

state gravemente pregiudizievoli per l'Italia. Né, ad avviso

dell'Avvocatura, può essere condiviso l'assunto delle ricorrenti

secondo cui attraverso la scelta dello strumento della decretazione

d'urgenza si sarebbero violate le competenze regionali e provinciali.

Le quote latte, infatti, rappresentano, ad avviso dell'Avvocatura,

"un aspetto essenziale della regolamentazione del mercato agricolo e

l'intervento dello Stato - necessario e consequenziale agli obblighi

comunitari - si pone a tutela dell'interesse generale senza violare

le competenze delle Regioni e delle Province autonome" (art. 71,

lettera b), del d.P.R. n. 616 del 1977). Di ciò sembrerebbe essere

conferma il fatto che la normativa comunitaria esige un intervento a

livello nazionale, mentre i poteri di controllo regionali non

sarebbero interessati dalla normativa oggetto di impugnazione.

Dall'accertata sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza

conseguirebbe l'infondatezza dei dedotti vizi delle leggi di

conversione per rimbalzo su di esse dei vizi dei decreti convertiti.

Infondate sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, anche tutte le

censure variamente prospettate a proposito della mancata

partecipazione regionale al procedimento di formazione dei decreti

impugnati. Premesso, infatti, che le disposizioni impugnate

stabiliscono la previa acquisizione, da parte del Ministro, del

parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e

forestali sui criteri per la riduzione delle quote individuali,

l'Avvocatura rileva che tale Comitato è stato interpellato nella

seduta del 25 gennaio 1996 (al punto 6 dell'ordine del giorno vi era:

"quote latte: adozione del parere sulla riduzione delle quote

individuali - sentenza della Corte costituzionale n. 520/1995") ed in

quella del 15 febbraio 1996, e che pertanto, poiché il Comitato è

l'organo competente, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491

(Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia

agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali. Ecologia), ad esprimere il parere

su questioni quali quella della riduzione delle quote individuali,

dovrebbe ritenersi senz'altro ottemperata la previsione della

partecipazione regionale e provinciale e rispettato il principio

della leale cooperazione. Per quel che riguarda le numerose censure

prospettate nei confronti delle norme che disciplinano il bollettino

n. 2 dell'AIMA, con particolare riferimento alla sua presunta

retroattività, l'Avvocatura rileva innanzitutto che la sua

definitività dovrebbe essere intesa nel senso che esso sostituisce

tutti quelli precedenti e costituisce la base per quelli futuri,

ferma restando la esperibilità nei suoi confronti da parte degli

interessati di tutti i rimedi, amministrativi e giurisdizionali,

previsti dall'ordinamento. In secondo luogo, l'Avvocatura precisa

che sarebbe improprio parlare, a proposito di tale bollettino, di

retroattività, in quanto, se è vero che lo stesso è stato emesso a

fine campagna e se è vero che la previa determinazione dei

quantitativi di latte assegnati assolve ad innegabili funzioni

programmatorie delle aziende (e non delle Regioni, che nessun potere

avrebbero di influire su queste), sarebbe altresì vero che la

titolarità della quota A e della quota B era pur sempre provvisoria

e subordinata al rispetto del contingente comunitario attribuito

all'Italia. I produttori, quindi, sarebbero stati ben avvertiti della

necessità di apportare riduzioni alle quote per il periodo

1995-1996, all'esito delle trattative con la comunità europea. In

sostanza, non si tratterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, di un

intervento retroattivo, ma piuttosto di un progressivo e graduale

aggiustamento del sistema, che solo con le norme impugnate avrebbe

trovato un suo definitivo assetto. Quanto alle censure concernenti

il regime dei ricorsi avverso le determinazioni dell'AIMA,

l'Avvocatura ne sostiene l'infondatezza, rilevando come il sistema

previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-l. n. 552 del 1996 non solo

non sarebbe irrazionale, ma avrebbe, al contrario, consentito ai

produttori di far valere, in tempi brevissimi e con costi contenuti,

gli errori, peraltro assai numerosi, intervenuti nell'attribuzione e

nella quantificazione delle quote. Del pari infondate sarebbero le

censure di contrarietà a norme comunitarie e di lesione delle

competenze regionali prospettate dalle Regioni Lombardia e Veneto, le

quali, non avendo adottato alcun piano di sviluppo, hanno dedotto

tali violazioni in riferimento alla normativa sui tagli produttivi,

applicata in collegamento con l'art. 2 della legge di conversione n.

46 del 1995. Le determinazioni in ordine ai piani di sviluppo

sarebbero valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore

nazionale e nessuna legittima aspettativa potrebbero far valere, in

forza della normativa comunitaria, i produttori che li abbiano

realizzati. La ricostruzione del quadro normativo e delle modalità

della sua attuazione consente anche, ad avviso dell'Avvocatura, di

affermare l'infondatezza delle questioni concernenti la disciplina

della compensazione a livello nazionale: il mantenimento della

compensazione a livello provinciale avrebbe infatti esposto l'Italia

a contestazioni in sede comunitaria, per contrasto con il regolamento

CEE n. 3950 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che prevede la

compensazione a livello degli acquirenti o a livello nazionale e non

consente più la compensazione a livello dei produttori. Quanto alle

censure formulate in relazione alla disciplina della riassegnazione

delle quote liberate con i piani di abbandono della produzione,

l'Avvocatura rileva che la globalità della misura non consentirebbe

l'attuazione di interventi che, per essere effettuati in sede

regionale e provinciale, non potrebbero tenere adeguatamente conto

del quadro nazionale. Da ultimo, l'Avvocatura contesta la fondatezza

delle censure proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla

Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla mancata

partecipazione dei rispettivi presidenti di Giunta alle sedute del

Consiglio dei ministri, rilevando come nel caso di specie non possa

ritenersi sussistente il presupposto al quale è subordinata tale

partecipazione, essendo del tutto evidente che non erano in

discussione problematiche specifiche e differenziate della Regione e

della Provincia autonoma.

12.1. - In prossimità dell'udienza, le Regioni Emilia-Romagna,

Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia e Molise e la Provincia autonoma di

Bolzano, hanno depositato memorie. La Regione Emilia-Romagna,

premesso che le questioni sollevate nei confronti del solo d.-l. 8

luglio 1996, n. 353, devono ritenersi ancora scrutinabili, perché

confermate in sede di definitivo provvedimento legislativo, (sentenza

di questa Corte n. 84 del 1996), ribadisce la violazione degli artt.

11, 41, 117 e 118 della Costituzione, con particolare riguardo al

mancato rispetto del principio di leale collaborazione, che

caratterizzerebbe tutta la produzione normativa attinente al caso di

specie. L'intero sistema di "rientro" sollecitato dagli organi

comunitari e delineato dal legislatore nazionale sarebbe stato,

quindi, attuato con modalità prescrittive, assunte esclusivamente a

livello centrale, senza alcuna garanzia di partecipazione regionale

nel procedimento di riduzione delle quote individuali.

12.2. - La Regione Lazio, con la sua memoria, dopo aver ricordato

di aver proposto ricorso solo nei confronti dell'art. 11 del d.-l.

n. 440 del 1996, "reiterato e poi convertito con il collegato alla

legge finanziaria", ribadisce che il Governo italiano avrebbe potuto

contrastare la procedura di infrazione "innanzi al giudice

comunitario o comunque nelle sedi comunitarie più opportune ovvero

adeguarsi alla disciplina comunitaria, ma soltanto per le campagne

produttive future". Il Governo avrebbe anche potuto conferire alla

nuova disciplina del prelievo una efficacia retroattiva, ma ciò

soltanto a condizione di non contrastare l'azione regionale e di non

determinare alcun danno all'economia laziale e agli incolpevoli

produttori.

12.3. - La Regione Liguria specifica l'oggetto del suo ricorso

nella "declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 11

del d.-l. n. 542 del 1996 e 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, con i quali è stata ridisciplinata con effetto

retroattivo la materia dei prelievi supplementari per il superamento

da parte dei produttori di latte delle quote loro attribuite". Con

le norme impugnate, e in particolare con la previsione del meccanismo

della fissazione delle quote latte ex post rispetto all'attività

produttiva, verrebbe di fatto azzerata ogni manifestazione dei poteri

regionali di programmazione e controllo, con la vanificazione degli

atti già adottati, al di fuori di ogni strumento che tenga conto del

valore formale di tali atti.

12.4. - Le Regioni Lombardia e Veneto, con identiche memorie,

insistono per l'accoglimento dei numerosi ricorsi presentati,

diffondendosi, per completezza di quadro, sulla legislazione statale

successivamente intervenuta e, a loro avviso, altrettanto lesiva

delle competenze regionali. Le Regioni stesse evidenziano anche

l'intervento d'urgenza della magistratura ordinaria e amministrativa

nella vicenda in questione, così come in altre analoghe, per

violazione della normativa comunitaria.

12.5. - La Regione Molise insiste nel proprio ricorso nei confronti

dell'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996 e ripercorre le vicende

successive a tale normativa, chiedendo che la Corte si pronunci per

essere stato l'art. 11 prima reiterato senza modificazioni, quindi

convertito in legge e poi ancora riprodotto nella legge n. 662 del

1996, collegata alla legge finanziaria.

12.6. - La Provincia autonoma di Bolzano osserva, in primo luogo,

che nessuna influenza sulla presente controversia può avere

l'entrata in vigore del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure

straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri

interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 81. Nella memoria si

ribadisce che la disciplina legislativa oggetto di censura violerebbe

competenze legislative ed amministrative provinciali di carattere

primario (o esclusivo) in base all'art. 8, numero 21, dello statuto

speciale, evidenziando inoltre che la competenza provinciale in

materia di agricoltura è strettamente intrecciata con quelle pure di

tipo primario relative alle "minime proprietà culturali" ed ai "masi

chiusi", come testualmente confermato dall'art. 26 del d.P.R. n. 569

del 1993, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 468 del

1992. La Provincia autonoma di Bolzano ricorda di avere istituito,

con deliberazione della Giunta n. 6974 dell'8 novembre 1993, una

"Commissione di controllo per la gestione delle quote latte" e di

avere approvato, con successiva deliberazione della Giunta n. 6281

del 24 ottobre 1994, i criteri di assegnazione delle quote della

riserva provinciale, con ciò dando applicazione alla legge n. 468

del 1992. Le modifiche apportate dalle disposizioni censurate

inciderebbero sulla precedente disciplina delle riserve di quote

originariamente regionali e provinciali, ora assorbite dalla riserva

nazionale: in tal modo sarebbe impedito alla Provincia di gestire

l'assegnazione delle quote latte della riserva provinciale con

corrispondente lesione delle sue competenze in materia.

13. - Il 16 dicembre 1997, a seguito della discussione, nella

pubblica udienza del 28 ottobre 1997, dei ricorsi delle Regioni e

della Provincia autonoma di Bolzano, questa Corte ha pronunciato

ordinanza istruttoria, disponendo l'acquisizione, ad opera della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e della

Provincia autonoma di Bolzano, di documenti necessari ai fini della

decisione.

14.1. - In prossimità dell'udienza del 10 novembre 1998, hanno

presentato memorie le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, la

Provincia autonoma di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei

Ministri. Le Regioni Veneto e Lombardia, con due memorie di analogo

contenuto, dopo una illustrazione delle informazioni fornite a

seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte, danno conto degli

interventi legislativi e regolamentari successivi ai provvedimenti

impugnati con i ricorsi in discussione (in particolare: il d.-l. 1

dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia

di produzione lattiera); la legge 27 gennaio 1998, n. 5 di

conversione, con modificazioni, di tale decreto; il decreto

ministeriale 16 gennaio 1998 del Ministro per le politiche agricole;

il decreto ministeriale 17 febbraio 1998 dello stesso Ministro; il

d.-l. 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di

accertamenti sulla produzione lattiera, e disposizioni sull'igiene

dei prodotti alimentari); la legge 3 agosto 1998, n. 276 di

conversione, con modificazioni, di tale decreto). Ad avviso delle

due Regioni, tutti i summenzionati interventi normativi, così come

quelli adottati in precedenza nel corso del 1997, non comporterebbero

la cessazione della materia del contendere in ordine ai ricorsi in

discussione. Secondo le due ricorrenti, gli interventi legislativi

confusamente succedutisi dopo quelli oggetto del presente giudizio

non avrebbero, infatti, determinato la retroattiva eliminazione degli

effetti della disciplina impugnata, sicché l'interesse delle Regioni

ad ottenere da questa Corte una pronuncia nel merito risulterebbe

confermato. Le Regioni Veneto e Lombardia rilevano, poi, che anche

la procedura di compensazione introdotta con la normativa impugnata

non sarebbe stata modificata dai provvedimenti successivi al 1996. In

particolare, la possibilità riconosciuta in capo all'AIMA dalla

legge di conversione n. 5 del 1998 di procedere al raffronto tra i

dati della suddetta compensazione e di quella antecedentemente in

vigore, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare meno

oneroso nei confronti del produttore, non comportando una effettiva

disapplicazione né tanto meno abrogazione della normativa contestata

per mezzo dei ricorsi in discussione, non determinerebbe la

cessazione della materia del contendere in ordine a disposizioni che

sarebbero formalmente in vigore ed i cui effetti potrebbero essere,

in via puramente ipotetica, solo parzialmente eliminati ad opera di

un'attività rimessa, in definitiva, ad una valutazione discrezionale

dell'AIMA stessa. In conclusione, le Regioni Lombardia e Veneto, per

tutte le argomentazioni sopra svolte, insistono per l'accoglimento

delle richieste già formulate.

14.2. - La Regione Emilia-Romagna rileva che l'operazione di

rideterminazione delle quote e del conseguente prelievo, in base

all'"ultima normativa vigente" (la legge di conversione n. 5 del

1998), è affidata all'AIMA "con un meccanismo intermedio nel quale

sono coinvolte le Regioni". È, infatti, previsto osserva la

ricorrente che, contro la comunicazione da parte dell'AIMA ai

produttori dell'accertamento dei quantitativi di riferimento

individuali e dei quantitativi di latte commercializzati, gli

interessati possono presentare ricorso di riesame alle Regioni, le

quali in sede di decisione possono rivedere gli accertamenti

compiuti, con valore di certificazione sulla quota prodotta (senza

ulteriore intervento dell'AIMA); su tali dati dovrebbero essere poi

compiute le successive operazioni di attribuzione del prelievo

supplementare e di compensazione a livello nazionale. Secondo la

Regione Emilia-Romagna, la nuova disciplina prevede un coinvolgimento

più serio e concreto delle Regioni nei meccanismi di verifica in

ordine alla determinazione delle quote latte da imputare ai singoli

produttori; tuttavia, non essendo stato attuato alcun "abbuono" del

taglio della quota B, avverso il quale è pure stato proposto

ricorso, permarrebbe l'interesse ad una pronuncia della Corte sulla

illegittimità costituzionale del sistema all'epoca prescelto dal

Governo e contro il quale tutte le Regioni hanno avanzato riserve.

Quanto alla compensazione nazionale, la ricorrente rileva che, ai

sensi della legge di conversione n. 5 del 1998, essa è subordinata

all'esito di tutti gli accertamenti precedenti e cioè alla decisione

dei ricorsi da parte delle Regioni e alla successiva rideterminazione

delle quote effettivamente prodotte e commercializzate dai singoli

produttori. In relazione alla disciplina della compensazione

sarebbero attuali, quindi, tutti i rilievi già svolti, anche se

dovessero essere rispettati i criteri di priorità stabiliti per la

compensazione. La Regione rileva, infine, come dalla nota 25 gennaio

1996 dell'AIMA al Ministero, prodotta in ottemperanza alla ordinanza

istruttoria di questa Corte, già emergerebbe la consapevolezza della

stessa AIMA che il superprelievo era questione da affrontare con le

risorse finanziarie dello Stato.

14.3. - La Provincia autonoma di Bolzano prende in esame il d.-l.

n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del

1998, chiarendo che, a suo avviso, esso non incide sulla disciplina

impugnata in modo tale da determinare il venir meno della materia del

contendere o dell'interesse al suo annullamento. Secondo la

ricorrente, si tratterebbe di una normativa che integra la disciplina

già oggetto di ricorso, senza sostituirla con efficacia retroattiva.

Ciò varrebbe anche per le disposizioni che fanno riferimento alla

campagna 1995-1996, e in particolare per l'art. 3 del d.-l. n. 411

del 1997, che dispone che l'AIMA, una volta esauriti gli accertamenti

ed i ricorsi di cui all'art. 2, effettui le "rettifiche" della

compensazione nazionale per il periodo 1995-1996. Tale disciplina, ad

avviso della Provincia, anziché sostituirla, presupporrebbe la

persistente vigenza, e la permanenza degli effetti, della disciplina

della compensazione nazionale contenuta nei già impugnati atti

legislativi del 1996. Nella memoria, si ribadisce lo specifico

interesse a ricorrere di cui la Provincia sarebbe portatrice nella

controversia in esame, ricordando che questa Corte ha già ritenuto

ammissibili analoghi ricorsi (sentenze nn. 520 e 534 del 1995) e

sottolineando nuovamente la competenza di tipo primario della

Provincia stessa in relazione alle "minime proprietà culturali" ed

ai "masi chiusi" (ex art. 8, numero 8, dello statuto speciale),

competenza che sarebbe violata dalla normativa censurata, che, in

contrasto con la disciplina comunitaria sulle zone agricole

svantaggiate, trascurerebbe le specifiche e peculiari esigenze delle

zone di montagna. La Provincia autonoma di Bolzano ricorda, da

ultimo, che recentemente il giudice amministrativo, pronunciandosi in

sede cautelare su numerosi ricorsi di produttori, ha sospeso i

provvedimenti con cui l'AIMA aveva ridotto le loro quote, sia per la

mancata previa partecipazione della Regione territorialmente

competente al procedimento di formazione dei provvedimenti stessi,

sia per la violazione dei principi comunitari del legittimo

affidamento, della certezza del diritto e di non discriminazione.

14.4. - Nella propria memoria, l'Avvocatura generale dello Stato

evidenzia che l'art. 3, comma 1, del d.-l. n. 411 del 1997,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, stabilisce

che per il solo periodo 1995-1996 l'AIMA è autorizzata ad effettuare

la compensazione nazionale confrontando i dati ottenuti con il

sistema introdotto dall'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996 con quelli

del precedente sistema per APL ed applicando in via perequativa

"l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il

produttore": con tale disposizione, ad avviso dell'Avvocatura,

"possono considerarsi superati i motivi di ricorso delle Regioni

basati sulla soppressione retroattiva del sistema di compensazione in

APL ad opera del d.-l. n. 552/1996". L'insieme della nuova normativa

induce a ritenere, secondo l'Avvocatura, che sia sopravvenuta "una

sostanziale cessazione della materia del contendere non solo sui

punti già segnalati sopra (compensazione nazionale, compensazione a

livello APL), ma sull'intero contenzioso, viste le disposizioni che

hanno previsto non solo una sistematica e globale riconsiderazione di

tutta la produzione lattiera e di tutte le quote individuali, a

partire dalla campagna 1995-96 (...), ma anche prima la sospensione

dei pagamenti e poi la restituzione (sia pur parziale e provvisoria)

delle somme versate dai produttori in attesa degli accertamenti

definitivi". Nel caso in cui non si addivenga ad una "generale

cessazione della materia del contendere" e le Regioni e la Provincia

ricorrenti non rinuncino ai ricorsi, l'Avvocatura conferma le

conclusioni già assunte, con le quali ha chiesto il rigetto di tutti

i ricorsi. Considerato in diritto

1. - Le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,

Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise e Basilicata, e la Provincia

autonoma di Bolzano sollevano numerose questioni di legittimità

costituzionale in ordine alla normativa concernente il regime delle

quote latte contenuta nei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124 (Regime

comunitario di produzione lattiera), 16 maggio 1996, n. 260 (Regime

comunitario di produzione lattiera), 8 luglio 1996, n. 353

(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della

pesca per il 1996), 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in

campo economico e sociale), 6 settembre 1996, n. 463 (Interventi

urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per 1996),

nessuno dei quali convertito in legge, e nei decreti-legge 23 ottobre

1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni

legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e

23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e

fermo biologico della pesca per il 1996), convertiti rispettivamente

dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, e 20 dicembre 1996, n. 642, che

dispongono anche la sanatoria degli effetti dei decreti non

convertiti, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica). I ricorsi investono in

particolare le disposizioni dei decreti-legge, delle leggi di

conversione e della legge n. 662 del 1996, oltre che per profili

formali, dei quali subito si dirà, per il loro contenuto precettivo

sui seguenti aspetti della complessa materia: la formazione dei

bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato

agricolo (AIMA) concernenti la determinazione annuale della quota

latte spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni

degli stessi bollettini; il sistema e il procedimento di

compensazione della produzione eccedentaria di latte; il programma di

abbandono della produzione lattiera e la conseguente riassegnazione

delle quote latte liberate; l'affitto e la vendita delle quote latte.

Poiché i ricorsi hanno tutti ad oggetto l'identica materia delle

quote latte, essi possono essere riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - Tutte le ricorrenti censurano la normativa posta dai citati

atti legislativi sul presupposto che essi vertano su materia di

competenza regionale e provinciale; deve essere, pertanto, esaminata

preliminarmente l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo la

quale le misure statali sulle quote latte non atterrebbero a materia

di competenza regionale e provinciale, ma costituirebbero un

intervento di regolamentazione del mercato agricolo, riservato allo

Stato ai sensi dell'art. 71, lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616 (e oggi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143). L'eccezione deve essere respinta. È infatti ormai acquisito

alla giurisprudenza di questa Corte che il comparto della produzione

lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un

rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e

dei mercati, sicché il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è

l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del

mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima

nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza

regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di

agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere

strumentale al mercato (sentenza n. 304 del 1987). Del resto, è

proprio sulla base di questa premessa, con la quale si è rifiutata

una configurazione in chiave squisitamente finalistica del riparto di

attribuzioni tra Stato e Regioni, che questa Corte, con la sentenza

n. 520 del 1995, ha scrutinato nel merito le questioni sollevate in

un giudizio in via principale sulla normativa concernente la

riduzione delle quote latte, accogliendo in parte la prospettazione

delle Regioni ricorrenti che ritenevano negativamente incisa la

propria competenza costituzionale in materia di agricoltura.

3. - Ribadito dunque che si versa in materia di agricoltura e non

di regolazione dei mercati, vanno esaminate, ancora in via

preliminare, le censure che investono aspetti formali degli atti

impugnati. A seguito della entrata in vigore del d.-l. n. 411 del

1997 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione

lattiera), convertito dalla legge n. 5 del 1998, che ha disposto

nuovi interventi sulle quote latte, si è determinata solo in parte

infatti, come si vedrà fra breve, la cessazione della materia del

contendere, sicché le censure delle ricorrenti che investono gli

atti in relazione alla loro formazione, devono essere esaminate per

prime indipendentemente dal contenuto degli atti medesimi. Viene in

primo luogo in considerazione la denunciata violazione dell'art. 77

della Costituzione, sotto il duplice profilo della carenza dei

presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge, e della

reiterazione dei decreti non convertiti. Questa Corte ha affermato

che la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza può

risolversi in vizio dell'atto, rilevabile in sede di giudizio di

legittimità costituzionale, solo quando essa appaia chiara e

manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità

della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione di

opportunità politica riservata al Parlamento (v. sentenze nn. 330

del 1996, 391, 161 e 29 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997 e 432 del

1996). Non è questo il caso dell'intervento straordinario operato

dal Governo in materia di quote latte con i decreti-legge impugnati.

I limiti posti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di

produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al

contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la

valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al

ricorso alla decretazione d'urgenza. Non fondate sono anche le

numerose censure rivolte contro la reiterazione dei decreti-legge.

Questa Corte deve ribadire sul punto quanto affermato nella recente

sentenza n. 360 del 1996: il vizio di reiterazione può ritenersi

sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione, abbiano

assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo

in sede di decretazione d'urgenza. Nel caso, i decreti-legge nn. 542

e 552, gli ultimi della doppia serie di decreti-legge reiterati, che

ha inizio con i decreti nn. 124 del 1996 e 440 del 1996, sono stati

convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20

dicembre 1996, n. 642, le quali contengono anche clausole di salvezza

degli effetti prodotti dai precedenti decreti non convertiti.

4. - Sempre in via preliminare vanno dichiarate inammissibili le

questioni prospettate dalle Regioni Lombardia e Veneto contro l'art.

2, commi 166-174, della legge n. 662 del 1996, per contrasto con gli

artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e

118. Gli anzidetti parametri sono invocati dalle Regioni per il

fatto che, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo

sull'art. 2 della citata legge, si è proceduto con votazione unica

sulla molteplicità di commi che tale articolo conteneva. Ne sarebbe

derivato un rispetto soltanto formale della regola secondo la quale

le leggi vanno approvate articolo per articolo, ma una sostanziale

vulnerazione del principio di ragionevolezza nella attività

legislativa, di conoscibilità delle leggi e di tutela della libertà

e della dignità della persona umana. Ma il diritto di ricorrere

contro le leggi dello Stato è dato alle Regioni e alle Province

autonome a garanzia dell'integrità della propria competenza e della

propria posizione di autonomia costituzionale. Ne discende che

pretesi vizi delle leggi statali possono essere denunciati con il

ricorso in via principale solo quando essi si risolvano in violazione

o menomazione delle competenze, sia pure sotto il profilo del mancato

esperimento delle procedure di coordinamento partecipativo che sono

richieste nelle ipotesi di interferenza strutturale tra competenza

statale e competenze regionali, quando cioè in una stessa materia si

intersecano competenze diverse ovvero quando alla materia di

competenza regionale o provinciale siano inestricabilmente connessi

profili che attengono a interessi unitari che giustificano

l'intervento statale. Con riferimento al caso in esame, essendo stato

denunciato un vizio di formazione della legge statale per assunta

violazione dell'art. 72 della Costituzione, non è chiaro nella

prospettazione delle ricorrenti in qual modo tale vizio si

risolverebbe in invasione o menomazione della competenza regionale.

Non potrebbe certo affermarsi che la lesione della competenza

consegua alla non chiarezza o alla più difficoltosa conoscibilità

della legge. Le Regioni, peraltro dotate di apparati

istituzionalmente preposti all'esame, anche sotto il profilo tecnico,

della produzione legislativa dello Stato, non possono allegare la non

conoscenza delle leggi statali, né invocare i parametri dai quali la

Corte costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ebbe a

desumere il principio secondo il quale solo leggi conoscibili possono

essere osservate e rispettate.

5. - In via preliminare deve, infine, essere dichiarata non fondata

la specifica censura prospettata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

e dalla Provincia autonoma di Bolzano, le quali denunciano la

violazione delle disposizioni statutarie e di attuazione (art. 44

dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia e art. 52, quarto comma,

dello statuto per il Trentino-Alto Adige, attuato dall'art. 19,

secondo comma, del d.P.R. n. 49 del 1973), in base alle quali il

presidente della Giunta regionale ed il presidente della Giunta

provinciale avrebbero dovuto partecipare alle sedute del Consiglio

dei ministri nelle quali sono stati approvati gli atti impugnati. La

consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la

partecipazione dei presidenti alle sedute del Consiglio dei ministri

è richiesta solo nel caso in cui sia ravvisabile un interesse

differenziato e cioè proprio e peculiare della Regione o della

Provincia autonoma (sentenze nn. 191 e 37 del 1991; 381, 343 e 224

del 1990). La riduzione dei quantitativi di riferimento individuali

di latte e il regime delle impugnazioni, l'eliminazione del sistema

di compensazione per associazioni di produttori (APL), la

predisposizione di un piano di abbandono della produzione lattiera e

la disciplina degli affitti e della vendita delle quote latte non

possono non avere applicazione generale e non possono non operare

indistintamente nei confronti di tutte le Regioni e delle Province

autonome, sicché nessuna di loro si trova in una posizione

differenziata rispetto alle altre.

6. - Si può ora passare all'esame delle censure di merito svolte

dalle ricorrenti. In ordine al primo degli oggetti enumerati al punto

1 (formazione dei bollettini), vengono in considerazione i ricorsi

proposti dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nei confronti

dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, dalle medesime Regioni e

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 1 del d.-l. 16

maggio 1996, n. 260, dalle Regioni Veneto, Lombardia ed

Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n.

353, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto avverso l'art. 2

del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 e l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre

1996, n. 552, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e

Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della

legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni,

del d.-l. n. 552 del 1996 e, in particolare, della clausola di

salvezza degli effetti dei citati decreti-legge non convertiti in

essa contenuta, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e

Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti, infine,

del comma 171 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Oggetto delle censure sono: la previsione che l'AIMA pubblichi

appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori di

latte titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel

periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte

1995-1996; la previsione che tali bollettini costituiscano

accertamento definitivo delle posizioni individuali e che

sostituiscano ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente

dall'AIMA per il periodo citato; la sospensione, prima, e

l'abrogazione, poi, del regime dell'autocertificazione da parte dei

produttori dei quantitativi di latte nelle ipotesi di contenzioso e

nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali;

la previsione che i ricorsi avverso le determinazioni dei bollettini

debbano essere proposti entro soli quindici giorni dalla loro

pubblicazione e che la mancata pronuncia dell'AIMA nel termine di

trenta giorni equivalga a reiezione delle impugnazioni. Le censure

mosse dalle ricorrenti alla richiamata normativa si possono

suddividere, pur nella varietà delle argomentazioni addotte, in due

principali filoni. In primo luogo, invocando la sentenza n. 520 del

1995, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del 1995 di

conversione del d.-l. n. 727 del 1994 (Norme per l'avvio degli

interventi programmati in agricoltura e per il rientro della

produzione lattiera nella quota comunitaria), nella parte in cui non

prevedeva il parere delle Regioni nel procedimento di riduzione delle

quote spettanti ai produttori di latte bovino, tutte le ricorrenti

lamentano la mancata partecipazione alla formazione degli atti

impugnati e l'assenza di qualsiasi forma di partecipazione regionale

e provinciale nell'espletamento delle funzioni amministrative in

materia di quote latte, affidate dalla normativa in questione allo

Stato e, in particolare, all'AIMA. In ciò le Regioni e la Provincia

autonoma di Bolzano ravvisano la violazione degli artt. 117 e 118

della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt.

4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,

degli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto della Regione

Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Il secondo

filone di censure si appunta, invece, sulla retroattività della

disciplina dell'aggiornamento del bollettino ad opera dell'AIMA, che,

pur essendo stata introdotta la prima volta il 15 marzo 1996, si

applica alla campagna lattiero-casearia 1995-1996, la quale, anche in

base alla normativa comunitaria, ha inizio il 1 aprile e termina il

31 marzo dell'anno successivo. Ne conseguirebbe la violazione delle

competenze delle ricorrenti in materia di agricoltura stabilite nella

Costituzione e negli statuti speciali, nonché la violazione dei

principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto,

operanti anche in ambito comunitario. La determinazione retroattiva

delle quote latte, con riferimento ad una campagna già conclusa,

comprimerebbe gli interessi dei produttori e impedirebbe alle Regioni

ogni possibilità di governo del settore ed ogni funzione

programmatoria. Censure analoghe sono indirizzate contro la

disciplina dei ricorsi in opposizione. Subordinare il diritto dei

produttori di agire in giudizio alla previa proposizione di un

ricorso amministrativo, da presentarsi entro termini brevi e inidonei

a consentire un efficace esercizio del diritto di difesa,

significherebbe, ad avviso delle ricorrenti, creare in un settore di

competenza regionale e provinciale una conflittualità talmente

estesa da rendere impossibile o estremamente arduo l'esercizio delle

funzioni di governo da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Ciò tanto più in quanto la sospensione, prima, e l'abrogazione,

poi, della autocertificazione da parte dei produttori dei

quantitativi di latte prodotti impedirebbe loro, fino al termine dei

giudizi sulle impugnazioni, di riscuotere il credito che

eventualmente avessero maturato, essendo gli acquirenti tenuti a

considerare, ai fini della trattenuta del prelievo supplementare

dovuto, per il periodo 1995-1996, esclusivamente le quote risultanti

dai nuovi bollettini individuali. Un particolare profilo di censura

nei confronti della disciplina in esame è dedotto dalle Regioni

Lombardia e Veneto, le quali lamentano la violazione degli artt. 11,

5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto risulterebbero favorite le

Regioni nelle quali sono stati attuati i piani di sviluppo della

produzione, di cui all'art. 2, comma 2-bis della legge n. 46 del 1995

di conversione del d.-l. n. 727 del 1994, che consentirebbero la

produzione lattiera nella quantità in essi stabilita, malgrado la

necessità, resa nota, di ridurre la produzione stessa.

7. - Con riferimento alla complessiva disciplina dei bollettini e

alle questioni ad essa inerenti va dichiarata la cessazione della

materia del contendere in applicazione del principio, costantemente

affermato da questa Corte, secondo il quale la sostituzione, con

effetto retroattivo, di disposizioni di una legge statale che avevano

formato oggetto di ricorso in via principale determina il venir meno

dell'oggetto stesso del giudizio e, quindi, la cessazione della

materia del contendere (v., da ultimo, sentenza n. 84 del 1998). Tale

orientamento deve essere ribadito soprattutto quando la nuova

disciplina, come è avvenuto nel caso in esame, introduca

modificazioni non meramente formali. La disciplina censurata con i

ricorsi delle Regioni sopra richiamate e della Provincia autonoma di

Bolzano non è più vigente, in parte qua essendo stata sostituita,

retroattivamente, dall'art. 2 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5. La

nuova regolamentazione prevede infatti che l'AIMA debba determinare

gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei

periodi 1995-1996 e 1996-1997, sulla base: della relazione della

commissione governativa di indagine, istituita dal d.-l. 30 gennaio

1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore

lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore

dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 1997, n. 81; delle risultanze della rilevazione straordinaria

dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del d.-l. 19 maggio

1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli

incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in

materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; delle

dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997; dei

controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e dalle Province

autonome; degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del

Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione

delle quote latte di cui al decreto del Ministro per le politiche

agricole del 16 dicembre 1997, nonché dei modelli L1 già pervenuti

(art. 2, comma 1). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto-legge, l'AIMA è tenuta a comunicare ai

produttori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i

quantitativi di riferimento individuali assegnati e i quantitativi di

latte commercializzato (art. 2, comma 5). Si tratta, come è agevole

notare, di una nuova disciplina che sostituisce interamente quella

previgente e che, a seguito di una vera e propria rideterminazione

delle quote individuali, rimuove, per il periodo 1995-1996, i

bollettini adottati sulla base delle disposizioni censurate, i quali

non costituiscono più "accertamento definitivo" delle posizioni

individuali, poiché, come stabilito dal comma 11 dell'art. 2 del

d.-l. in parola, i quantitativi di riferimento di ciascun produttore,

ai fini delle operazioni di compensazione e del pagamento del

prelievo supplementare, sono ormai quelli che risultano in esito alle

procedure appena descritte. Che le innovazioni introdotte sul punto

dal d.-l. n. 411 del 1997 non siano di pura forma e che pertanto il

decreto stesso non possa essere inteso come diretto a vanificare il

diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti, come da

queste affermato, ad ottenere una decisione di questa Corte, appare

poi evidente sol che si considerino l'entità delle modificazioni

apportate e la novità dei criteri, elencati dalle lettere a)-e) del

primo comma e a)-d) del terzo comma dell'art. 2, in base ai quali

l'AIMA deve pervenire a un nuovo accertamento dei quantitativi di

latte prodotto e aggiornare i quantitativi di riferimento

individuali. È cessata la materia del contendere anche in relazione

alle censure che investivano la disciplina delle impugnazioni dei

produttori avverso il nuovo bollettino AIMA. Le nuove norme, poste

dal d.-l. n. 411 del 1997, non prevedono più ricorsi in opposizione

rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle

Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con

provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del

ricorrente in contraddittorio (art. 2, commi 5 e 6). Sono rimaste

prive di oggetto anche le censure dirette contro l'intervenuta

sospensione, prima, e abrogazione, poi, della disposizione che

consentiva in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento

definitivo delle quote individuali (art. 2-bis comma 1, del d.-l. n.

727 del 1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995)

l'autocertificazione dei quantitativi di latte prodotti: infatti, il

d.-l. n. 411 stabilisce, retroattivamente, al comma 11 dell'art. 2,

che solo in esito alle decisioni dei ricorsi di riesame si perviene

all'accertamento definitivo dei quantitativi individuali ai fini del

pagamento del prelievo supplementare. Anche in questo caso la

normativa sopravvenuta contiene innovazioni non meramente formali e

tali da far venire meno l'oggetto del giudizio. La dichiarata

cessazione della materia del contendere non pregiudica, ovviamente,

sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni sugli

atti legislativi sopravvenuti, se ed in quanto siano stati

tempestivamente e ritualmente impugnati.

8. - Sulla disciplina della compensazione delle produzioni

eccedentarie di latte vengono in considerazione i ricorsi proposti

dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nei confronti

dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dalle

Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nei confronti dell'art. 3,

commi 1, 2 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 e dell'art. 3,

commi 1, 2 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, dalle Regioni

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma

di Bolzano nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di

conversione del d.-l. n. 552 del 1996 e di sanatoria degli effetti

prodotti dai precedenti decreti non convertiti, nonché i ricorsi

proposti dalle Regioni Lazio, Veneto, Basilicata e Molise nei

confronti dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, dalle Regioni

Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Liguria nei confronti dell'art.

11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, dalle Regioni Friuli-Venezia

Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti della legge 23 dicembre 1996, n. 649, di conversione del

d.-l. n. 542 del 1996 e di sanatoria degli effetti prodotti dal d.-l.

n. 440, e dell'art. 2, commi 166-170 e 172, della legge 23 dicembre

1996, n. 662. Le disposizioni censurate riguardano le procedure e il

sistema della compensazione delle produzioni lattiere eccedentarie.

Nella loro definitiva formulazione, risultante dall'art. 2, commi

166-170 della legge n. 662 del 1996, sostanzialmente riproduttiva

della disciplina contenuta nei decreti-legge e nelle leggi di

conversione, e dall'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n.

552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, esse

stabiliscono le misure di seguito elencate: la cessazione, a

decorrere dalla campagna di produzione 1995-1996, della applicazione

della procedura di compensazione che le associazioni provinciali dei

produttori di latte effettuavano, in base all'art. 5, commi 5-9,

della legge n. 468 del 1992; il venir meno della efficacia degli

adempimenti già svolti dalle predette associazioni per la citata

campagna; l'esclusività delle operazioni di compensazione su base

nazionale, all'esito delle quali dovranno essere eseguiti i

versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti

a titolo di prelievo supplementare; lo svolgimento delle operazioni

di compensazione nazionale in base a criteri di priorità delle varie

categorie di produttori (nell'ordine: produttori delle zone di

montagna; produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti

dei quali è stata ridotta la quota B, nei limiti del quantitativo

ridotto; produttori ubicati nelle zone svantaggiate; produttori

titolari esclusivamente della quota A, che hanno superato la propria

quota, nel limite del cinque per cento della quota medesima; altri

produttori); l'obbligo degli acquirenti che hanno già disposto la

restituzione delle somme ai produttori di operare nuove trattenute

nei confronti dei produttori interessati, in misura pari

all'ammontare delle somme restituite; il versamento, da parte degli

acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, del prelievo

supplementare determinato sulla base di appositi elenchi redatti

dall'AIMA a seguito delle operazioni di compensazione nazionale e

trasmessi alle Regioni e alle Province autonome; l'effettuazione

della compensazione nazionale entro il 31 luglio di ciascun anno. Il

comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 provvedeva, poi, a

far salvi gli effetti dei decreti-legge nn. 440, 463, 542 e 552 del

1996 (gli ultimi due convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 649

e 642 del 1996); ma tale comma è stato soppresso il giorno stesso

dell'entrata in vigore della legge che lo conteneva dall'art. 10,

comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per il 1997), convertito dalla legge 28

febbraio 1997, n. 30. Quanto al merito di tale disciplina, con lievi

differenze nelle argomentazioni, sempre sulla premessa della

spettanza alle Regioni e alle Province autonome della competenza in

materia, le ricorrenti si dolgono di non essere state consultate,

ciò che avrebbe comportato una lesione del principio di leale

collaborazione. Esse denunciano altresì la violazione dell'art. 3

della Costituzione, poiché il nuovo sistema di compensazione

nazionale si applica retroattivamente alla campagna di produzione

lattiera 1995-1996, con conseguente vanificazione, a loro avviso,

delle competenze regionali e provinciali già legittimamente

esercitate sulla base della previgente normativa; dell'art. 41 della

Costituzione, poiché, di fronte ad una disciplina retroattiva in

quanto applicabile al 1995-1996, risulterebbero compromessi i piani

aziendali e vanificate, conseguentemente, le competenze

programmatorie e di controllo spettanti alle Regioni e alle Province

autonome; dell'art. 11 della Costituzione, che vincola

all'osservanza del diritto comunitario, in primo luogo dei

regolamenti, che fissano la campagna di produzione lattiera nel

periodo che va dal 1 aprile di ciascun anno al 31 marzo successivo,

nonché dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento,

anch'essi operanti nell'ordinamento comunitario, ai quali

conseguirebbe il divieto di interventi normativi retroattivi da parte

degli Stati membri. Le censure si estendono alle disposizioni che

concorrono a delineare, con efficacia retroattiva, il nuovo

procedimento della compensazione nazionale: da quelle che

disciplinano i versamenti e le restituzioni delle somme trattenute

dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare sulla base della

previgente normativa; a quelle che riducono il ruolo delle Regioni e

delle Province autonome a semplici destinatarie degli elenchi redatti

dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale;

a quelle che obbligano gli acquirenti a versare il prelievo

supplementare entro il 31 gennaio 1997; a quelle che individuano i

criteri di priorità in sede di compensazione nazionale. Oltre che

dei parametri costituzionali dei quali si è detto, la Regione

Basilicata prospetta anche la violazione dell'art. 18 della

Costituzione, conseguente, a suo avviso, alla soppressione del

procedimento di compensazione effettuato all'interno delle

associazioni provinciali di produttori; la Regione Lazio prospetta, a

sua volta, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo dell'eccesso di potere legislativo, poiché la disciplina

impugnata sarebbe tardiva e quindi inefficace rispetto al fine

dichiarato di adeguare l'ordinamento interno ai regolamenti

comunitari; la Regione Molise prospetta la violazione degli artt. 3 e

97 della Costituzione, perché da un lato verrebbe riconosciuta

l'impossibilità per gli acquirenti di operare il recupero del

prelievo restituito a taluni produttori e dall'altro verrebbe imposto

alle Regioni di recuperare coattivamente somme non più in possesso

degli acquirenti in quanto questi hanno ottemperato a norme

preesistenti. Un'altra censura è proposta poi dalle Regioni

Lombardia e Veneto in relazione alla disposizione dell'art. 3 del

d.-l. n. 552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 del 1996, la

quale, prevedendo l'operatività della compensazione nazionale solo

"qualora" se ne determinino le condizioni, pur in presenza della

contemporanea vigenza dei decreti-legge nn. 440 e 542, con i quali è

stata disposta la cessazione della efficacia delle disposizioni che

prevedevano la compensazione su base provinciale, aumentando la

confusione della disciplina, violerebbe il principio di

ragionevolezza e quello di buon andamento della pubblica

amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione). Un'ulteriore

censura è proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in

relazione all'art. 2, comma 172, della legge n. 662 del 1996,

prospetta, sia pure in via ipotetica, la violazione dell'art. 136

della Costituzione, dal momento che l'eventuale accoglimento delle

questioni sollevate nei confronti dei decreti-legge e delle leggi di

conversione potrebbe risultare limitato dalla clausola di salvezza

degli effetti prodotti dai medesimi decreti-legge contenuta, appunto,

nel comma 172. La Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, censura la

sostanziale riproduzione di disposizioni già presenti in precedenti

decreti-legge impugnati effettuata dall'art. 2, commi 166-170, della

legge n. 662 del 1996. Tale tecnica legislativa potrebbe ritenersi

volta, ad avviso della Regione, a porre nel nulla i ricorsi sui

decreti-legge, in violazione del principio di leale collaborazione e

delle norme statutarie attributive della competenza in materia di

agricoltura.

9. - Con riferimento a queste censure, nella parte in cui con esse

si investe la regolamentazione della compensazione per il periodo

1995-1996, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Infatti l'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, nel testo risultante

dalla legge di conversione, sostituendo interamente e con efficacia

retroattiva la disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate,

stabilisce che per il solo periodo 1995-1996 l'AIMA, nell'eseguire la

rettifica della compensazione nazionale, procede al raffronto tra i

dati della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'art. 3

del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla

applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della

compensazione precedentemente in vigore, dati determinati sulla base

dei risultati degli accertamenti di cui all'art. 2, ai quali si è

accennato nel precedente punto 7, ed applica in via perequativa

l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per i

produttori. Sia nell'ipotesi di compensazione secondo le regole

precedenti sia in quella di compensazione nazionale, i dati da

assumere a base non sono quelli conseguenti all'applicazione delle

disposizioni impugnate, ma quelli nuovi, derivanti dagli accertamenti

di cui all'art. 2 del d.-l. n. 411 del 1997, come si evince

dall'univoco tenore dell'art. 3 e dell'art. 2, comma 11. La nuova

disciplina investe, pertanto, sia la base della compensazione sia i

criteri con i quali essa deve essere effettuata. La disciplina in

vigore anteriormente a quella censurata era contenuta nell'art. 5,

commi 5 e 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti

nel settore lattiero-caseario). Il comma 5 prevedeva una

compensazione per associazioni di produttori e il criterio era quello

di compensare su base provinciale le maggiori quantità consegnate

dai produttori con le minori, e di imputare il prelievo supplementare

proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da

ciascuno; il comma 12 prevedeva che, qualora si fossero determinate

le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale,

quando cioè residuassero dopo la compensazione per associazioni

provinciali quantità di latte prodotto ancora da compensare, essa

sarebbe stata effettuata secondo criteri da stabilirsi dal Ministro

dell'agricoltura e delle foreste (oggi Ministro per le politiche

agricole), sentite le Regioni. La disciplina precedente a cui si

riferisce l'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, riguarda, ovviamente,

anche i regolamenti di cui al d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, e al

decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762. La disciplina

sopravvenuta, in conclusione, relativamente alla campagna

lattiero-casearia 1995-1996, innova retroattivamente e in maniera non

puramente formale alle disposizioni impugnate: non può pertanto

farsi luogo a una pronuncia diversa dalla cessazione della materia

del contendere. Ciò non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura

valutazione delle questioni sugli atti legislativi sopravvenuti, se

ed in quanto siano stati tempestivamente e ritualmente impugnati.

10. - Tuttora vigente e non coinvolto nelle modificazioni

legislative sopravvenute è l'art. 2 della legge n. 662 del 23

dicembre 1996, nella parte in cui, riferendosi anche ai periodi

successivi al 1995-1996, dispone la cessazione dell'applicazione

della compensazione per APL (comma 166), rinnova l'opzione a favore

delle procedure di compensazione a livello nazionale (comma 167) e

fissa i criteri della compensazione e la gerarchia delle preferenze,

disponendo che essa sia effettuata, nell'ordine, in favore dei

produttori delle zone di montagna, dei titolari di quota A e di quota

B nei confronti dei quali è disposta la riduzione della quota B nei

limiti del quantitativo ridotto, in favore dei produttori ubicati

nelle zone svantaggiate, dei titolari della quota A che hanno

superato la propria quota nei limiti del cinque per cento della quota

medesima, di tutti gli altri produttori (comma 168). Vigente

altresì, in tema di compensazione, è l'art. 3, comma 2, del d.-l.

23 ottobre 1996, n. 552, il quale stabilisce, per quanto qui

interessa, che la compensazione nazionale deve essere effettuata

entro il termine del 31 luglio di ciascun anno e che gli acquirenti

debbono comunicare, anche alle Regioni e alle Province autonome ove

sono ubicate le aziende dei produttori, una situazione mensile delle

consegne di latte. Sulla compensazione per i periodi successivi al

1995-1996, l'applicazione del principio della lex posterior fa di

quelle ora citate le disposizioni allo stato scrutinabili. È in

primo luogo da escludere che il fine perseguito dal legislatore,

nell'inserire nella legge n. 662 del 1996 i commi 167 e seguenti

dell'art. 2, fosse quello di privare le Regioni e la Provincia

autonoma ricorrenti del diritto di ottenere una decisione nel merito

sulle impugnazioni già proposte, come invece sostiene la difesa

della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tra le corrispondenti

disposizioni dei due precedenti decreti-legge, convertiti

rispettivamente dalle leggi n. 642 e n. 649 del 1996, v'era una

diversità di formulazione che aveva fatto sorgere, nelle stesse

Regioni ricorrenti (segnatamente nelle Regioni Lombardia e Veneto),

il dubbio che l'esito finale del sovrapposto legiferare attraverso le

due distinte catene di decreti-legge non fosse l'eliminazione delle

procedure di compensazione per APL, e che la normativa delle

procedure di compensazione fosse rimasta frammentaria e confusa, e

per ciò stesso censurabile per violazione del canone della certezza

operante nei rapporti tra Stato e Regioni. Sta di fatto che la legge

n. 642 del 1996, nel convertire il d.-l. n. 552 del 1996, ne

stabilizzava gli effetti anche in relazione al suo art. 3, comma 1,

la cui formulazione testuale ("qualora si determinino le condizioni

per l'applicazione della compensazione nazionale" ecc.) poteva

lasciar adito al dubbio che vi fossero situazioni in cui

l'applicazione della compensazione nazionale non potesse aver luogo e

che quindi sopravvivesse un qualche ambito di applicazione delle

procedure di compensazione per APL, già regolate dall'art. 5 della

legge n. 468 del 1992. È vero che la legge di conversione n. 649 del

1996, successiva se pure di soli tre giorni alla precedente, era

stata più precisa nel disporre la soppressione della compensazione

per APL e la permanenza in vigore delle sole procedure di

compensazione a livello nazionale. E tuttavia il continuo

avvicendarsi di decreti-legge, che recavano sul punto disposizioni

non perfettamente coincidenti e di non univoca interpretazione e di

leggi di conversione con formulazioni non omogenee era stato

incalzante, sicché, anche in vista di un possibile decorso del

termine di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, che

conteneva la formulazione più precisa, è parso opportuno al

Parlamento acquisire definitivamente, con disposizioni univoche,

chiare e svincolate dalle incerte vicissitudini della decretazione

d'urgenza, le nuove regole per la compensazione. Queste essendo le

motivazioni che hanno indotto a riprodurre nella legge 23 dicembre

1996, n. 662, disposizioni che in parte erano già contenute in altri

testi, esse non paiono a questa Corte censurabili: non si dà,

infatti, nel caso presente, un'ipotesi in cui la legge riproduttiva

non sia sorretta da alcuna riconoscibile ragion d'essere e sia

perciò obiettivamente intesa a frustrare la già proposta

impugnazione regionale. Ciò premesso, in relazione ai ricorsi

aventi ad oggetto la compensazione per i periodi successivi al

1995-1996 contenuta nei decreti-legge, nelle leggi di conversione e

nelle disposizioni di sanatoria, ivi compresa quella di cui all'art.

2, comma 172, della legge n. 662 del 1996, peraltro espressamente

abrogata dal d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge

28 febbraio 1997, n. 30, deve essere dichiarata la cessazione della

materia del contendere, le sole disposizioni vigenti e scrutinabili

essendo quelle contenute nei commi 166, 167 e 168 dell'art. 2 della

legge n. 662 del 1996 e quella di cui all'art. 3, comma 2, del d.-l.

23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n.

642.

11. - Prive di fondamento sono le censure proposte contro l'art.

2, commi 166 e 167 della legge n. 662 del 1996 dalle Regioni Veneto,

Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di

Bolzano, le quali con analoghe formulazioni si dolgono del fatto che

per effetto di queste disposizioni sia venuta meno la compensazione

per APL, che consentiva un controllo dell'andamento della produzione

e di riflesso l'esercizio dei poteri programmatori in una materia di

competenza regionale e provinciale, nonché quelle proposte dalle

medesime ricorrenti nei confronti dell'art. 3, comma 2, del d.-l. n.

552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 dello stesso anno. La

soppressione della compensazione per APL è sopravvenuta non come

autonoma determinazione del legislatore, ma a seguito della procedura

di infrazione avviata dalla Commissione CEE con parere motivato del

20 maggio 1996, nel quale, rilevato che con tale sistema di

compensazione la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi

che le incombevano in virtù del regolamento CEE 3950/1992 del

Consiglio, la invitava ad adottare le misure necessarie per

conformarsi. L'alternativa di fronte alla quale lo Stato italiano si

era venuto a trovare a seguito del predetto parere era se mantenere

il sistema vigente e contrastare con i mezzi offerti dal diritto

comunitario la soluzione interpretativa del regolamento CEE adottata

dalla Commissione, affrontando anche l'alea di una eventuale

soccombenza, ovvero attenervisi. Pur vertendosi in materia di

competenza regionale e provinciale, non può essere negato allo Stato

il potere di decidere se e fino a quale punto corrisponda

all'interesse nazionale intraprendere o protrarre una controversia in

sede comunitaria. Il fatto che la controversia fosse nella specie

destinata ad incidere sulla disciplina di una materia di competenza

delle Regioni e delle Province autonome comportava indubbiamente che

queste dovessero poter disporre di una sede nella quale esternare il

proprio punto di vista e sottoporlo alla ponderazione dello Stato;

richiedeva, cioè, che lo Stato avviasse adeguate procedure di

consultazione. Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato

da alcune delle ricorrenti, tali procedure risultano essere state

intraprese: dal verbale della riunione del Comitato permanente delle

politiche agroalimentari e forestali del 17 luglio del 1996

(acquisito agli atti a seguito dell'ordinanza istruttoria del 16

dicembre 1997) si evince che l'allora Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali ha reso nota ai rappresentanti delle

Regioni e delle Province autonome l'esistenza del parere della

Commissione CEE ed ha annunciato l'intendimento governativo di

evitare un contenzioso davanti alla Corte di giustizia. Alcuni dei

rappresentanti regionali presenti hanno avuto l'opportunità di

manifestare il proprio orientamento contrario e di esprimere l'avviso

di resistere ai rilievi della Commissione. Dai verbali delle

successive riunioni del Comitato risulta poi che il tema è stato

ulteriormente dibattuto fra i rappresentanti delle Regioni e il

Ministro prima della adozione in via definitiva della disciplina

oggetto delle censure in esame. Anche se non vi è stata

l'espressione di un vero e proprio parere delle Regioni, non può

dirsi, in conclusione, che la consultazione regionale sia affatto

mancata. Non si trattava, infatti, in questo caso di elaborazione o

di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e

forestale, in relazione alla quale la più recente legislazione

prevede, in luogo della consultazione prescritta dalla disciplina

previgente (art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400), un'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni

e le Province autonome (art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,

n. 143). Si trattava invece della decisione se contrapporsi alle

determinazioni degli organi della comunità: una decisione che

coinvolge gli indirizzi e la responsabilità dello Stato nella sua

unità, in relazione alla quale è sufficiente che le Regioni abbiano

avuto una sede di confronto in cui esternare i propri orientamenti

affinché anch'essi, insieme alla contestazione avanzata dalla

Commissione, si offrissero come base politica della determinazione da

assumere.

12. - È fondata, invece, la censura nei confronti del comma 168

dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, proposta dalle Regioni

Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma

di Bolzano, secondo cui l'ordine delle preferenze nell'applicazione

della compensazione in sede nazionale è stato unilateralmente

fissato dallo Stato senza aver previamente acquisito il parere delle

Regioni e delle Province autonome. Che la determinazione dei criteri

appartenga allo Stato e non alle Regioni e alle Province autonome non

può essere revocato in dubbio e così pure non è dubitabile che

spetti allo Stato l'applicazione dei criteri della compensazione. Si

tratta di attività che trascendono la sfera delle Regioni e delle

Province autonome e che per definizione non possono essere compiute

in ambito locale. Nondimeno, poiché ne è coinvolto lo sviluppo

della produzione lattiera in zone determinate del territorio a

scapito di altre, e di riflesso la programmazione regionale e

provinciale, i criteri non avrebbero potuto essere stabiliti se non

dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e

delle Province autonome espresso nella sede appropriata, non essendo

bastevole una comunicazione del tutto informale al di fuori di un

ordine del giorno prestabilito e non seguita da alcuna deliberazione

da parte delle Regioni. Al riguardo non è priva di rilievo la

circostanza che, per l'ipotesi di compensazione nazionale della

produzione di latte, la disciplina previgente prevedeva un

procedimento nel quale venivano sentite le Regioni e le Province

autonome anche ai fini della determinazione dei criteri. Dai verbali

delle riunioni del Comitato permanente delle politiche agroalimentari

e forestali, non risulta, invece, che sia mai stata sottoposta a

deliberazione alcuna ipotesi per quanto concerne i criteri da seguire

nella compensazione nazionale: se cioè dovessero essere preferite le

zone di montagna rispetto a quelle svantaggiate, quale posto nella

graduatoria sarebbe dovuto spettare alle aziende che avessero subito

le riduzioni della quota B, ovvero riduzioni della quota A, e quale

dovesse essere la collocazione degli altri produttori di latte. Non

è stata offerta alle Regioni la possibilità di manifestare il

proprio orientamento e di precisare se, in aggiunta o in sostituzione

dei criteri enumerati, altri potessero essere individuati.

L'innegabile interferenza con i poteri programmatori delle Regioni e

delle Province, per il principio di leale cooperazione, postulava un

coordinamento con queste almeno nella forma del parere. L'esser tale

coordinamento mancato comporta la illegittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella

parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere

effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato previamente

acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome.

13. - Non è fondata, invece, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n.

552, sollevata dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Tale disposizione introduce il

comma 12-bis nell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468,

stabilendo, da un lato, che la compensazione nazionale deve essere

effettuata dall'AIMA entro il 31 luglio di ciascuno anno e,

dall'altro, che gli acquirenti devono trasmettere la situazione

mensile delle consegne di latte anche alle Regioni o Province

autonome. Non è violata alcuna competenza regionale, men che meno

sono compromesse le funzioni di controllo spettanti alla Regioni,

poiché, all'evidenza, si tratta di misure che tali funzioni sono

dirette a facilitare.

14. - Deve essere ora esaminato quello che si è sopra individuato

come terzo oggetto della disciplina impugnata, ovvero la normativa

concernente i programmi volontari di abbandono della produzione

lattiera. Occorre prendere in considerazione i ricorsi proposti

dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nei confronti

dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dalle

Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nei confronti dell'art. 3,

commi 4 e 5, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dalle Regioni

Veneto e Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 3, commi 4 e

5, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, dalle Regioni Veneto,

Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di

Bolzano nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di

conversione del d.-l. n. 552 del 1996, la quale ha, tra l'altro,

introdotto, nell'art. 3 del decreto-legge, il comma 5-bis. Le

disposizioni contenute nei decreti-legge, reiterate in un testo

sostanzialmente identico, prevedono l'adozione, da parte dell'AIMA,

secondo quanto disposto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/1992

del Consiglio del 28 dicembre 1992, di un programma di abbandono

totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di

una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte

di cui è titolare, destinate a confluire nella riserva nazionale

(art. 3, comma 4). L'AIMA provvede, poi, alla riassegnazione di tali

quote ai produttori che ne facciano richiesta ad un prezzo pari

all'indennità versata, in base ad alcuni criteri di priorità,

specificamente determinati, in modo da assicurare che almeno il

cinquanta per cento dei quantitativi liberati sia attribuito nella

Regione o nella Provincia autonoma di provenienza e che le quote

abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a

produttori con azienda ubicata in dette zone (art. 3, comma 5). La

disciplina della riassegnazione è stata modificata dalla legge di

conversione del d.-l. n. 552 del 1996, la quale, da un lato, ha

modificato il comma 5 dell'art. 3, prevedendo che i quantitativi

liberati siano totalmente riattribuiti nella Regione o nella

Provincia autonoma di provenienza e, dall'altro, ha introdotto il

comma 5-bis il quale dispone che la riassegnazione delle quote è

effettuata dall'AIMA nelle Regioni o nelle Province autonome di

provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la

presentazione delle domande; nel caso in cui in tali Regioni o

Province autonome non vengano presentate domande, o ne vengano

presentate per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA

provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale. Le

sostanziali innovazioni introdotte dalla legge n. 642 del 1996

impongono di ritenere scrutinabili nel merito le sole questioni

sollevate nei confronti del d.-l. n. 552 del 1996, quale risultante

dalla legge di conversione, e di dichiarare cessata la materia del

contendere in relazione alle questioni che hanno ad oggetto i

decreti-legge nn. 353 e 463 del 1996, non convertiti, i cui effetti,

in parte qua pur fatti salvi dall'art. 1, comma 5, della legge di

conversione n. 642 del 1996, non si sono mai prodotti, essendo stato

il programma di abbandono finanziato soltanto con deliberazione del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del

21 marzo 1997, e poi, come subito si dirà, sospeso fino a future

determinazioni ministeriali. Le Regioni Lombardia, Veneto e

Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano deducono, in

relazione alle disposizioni ora citate, la violazione delle

competenze loro spettanti in materia di agricoltura in base alla

Costituzione e agli statuti speciali e la violazione del principio di

leale collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome, e ciò

sotto un duplice profilo: da un lato, perché tali disposizioni

sarebbero state adottate senza alcuna preventiva consultazione delle

Regioni e delle Province autonome; dall'altro, perché nella

individuazione dei criteri e nella concreta gestione dei programmi di

abbandono non sarebbe previsto alcun coinvolgimento delle Regioni e

delle Province autonome, pur vertendosi in materia di sicura

competenza regionale e provinciale.

15. - La disciplina sopravvenuta, contenuta nel d.-l. n. 118 del

1997 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito

dalla legge n. 204 del 1997, non ha determinato la cessazione della

materia del contendere. Il programma per l'abbandono volontario

totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a

pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendano cessare o

diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative

quote in vista della ridistribuzione allo stesso prezzo da parte

dell'AIMA, non è stato eliminato ma soltanto sospeso dall'art. 1-bis

della predetta legge di conversione, la quale ha anche disposto che

con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da

emanarsi dopo la conclusione delle procedure di revisione dei

quantitativi della produzione nazionale di latte commercializzata nei

periodi 1995-1996 e 1996-1997 ripartita per singoli produttori, il

programma medesimo verrà ripreso. Ciò posto, è fondata la censura

avanzata dalle predette ricorrenti nei confronti dell'art. 3, comma

4, del d.-l. n. 552 del 1996, convertito nella legge n. 642 del 1996.

Questa disposizione, nella parte in cui disciplina un programma di

volontario abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera

adottato dall'AIMA senza neppure prevedere che in relazione ad esso

lo Stato acquisisca il parere delle Regioni e delle Province

autonome, viola le competenze regionali e provinciali in materia di

programmazione e di sviluppo dell'agricoltura. Dal medesimo vizio è

affetto il comma 5-bis secondo periodo, dell'art. 3 dello stesso

decreto, introdotto dalla legge di conversione, nella parte in cui

stabilisce che, nelle ipotesi in cui nelle Regioni o nelle Province

autonome non vengano presentate domande di riassegnazione o vengano

presentate per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA

provvede ad assegnare le quote non assegnate su base nazionale.

Anche in questo caso, la potenziale incidenza sui poteri di

programmazione regionale e provinciale della produzione lattiera

avrebbe richiesto che lo Stato acquisisse il parere delle Regioni e

delle Province autonome in ordine ai criteri con i quali tale

assegnazione deve avvenire. Altresì fondate sono le censure che

investono il comma 5 e il comma 5-bis primo periodo, del medesimo

art. 3, in base ai quali è l'AIMA a provvedere alla riassegnazione

delle quote secondo i criteri di priorità ivi elencati. Una volta

stabilito, dallo stesso legislatore nazionale, che la riassegnazione

delle quote latte liberate avvenga interamente nella Regione o nella

Provincia autonoma di provenienza, la previsione che la competenza

alla riassegnazione spetti allo Stato, e per esso all'AIMA, anziché

alle stesse Regioni o Province autonome, comporta violazione delle

competenze regionali e provinciali in materia di agricoltura fissate

dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dagli artt. 8, numero 21,

e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e 4, numero 2, e

8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nonostante che

la materia delle quote latte sia regolata dal diritto comunitario,

non vengono qui in considerazione, nella valutazione del medesimo

legislatore nazionale, interessi unitari che trascendano l'ambito

regionale o provinciale, sicché il riparto di competenze stabilito

da norme costituzionali non può essere alterato. Spetta infatti alle

Regioni e alle Province autonome dare attuazione ai regolamenti

comunitari attraverso misure che per i loro effetti non eccedano

l'ambito locale. Anche i criteri sulla base dei quali le

riassegnazioni devono essere effettuate in ambito regionale e

provinciale non possono essere stabiliti dalla legge statale, ma

devono essere fissati dalle medesime Regioni e dalle Province

autonome nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti

costituzionali o statutari per esse rispettivamente previsti. È

infatti proprio nella possibilità di determinare tali criteri che si

compendia la scelta politica connessa alla posizione che la

Costituzione e gli statuti garantiscono alle Regioni e alle Province

autonome.

16. - In relazione alla disciplina delle vendite e dell'affitto

delle quote latte, vengono, infine, in considerazione i ricorsi

proposti dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma

di Bolzano nei confronti dell'art. 2, commi 173 e 174, della legge n.

662 del 1996, che hanno rispettivamente sostituito il comma 6

dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992 e stabilito che a decorrere

dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota-latte da parte di un

produttore non comporta alcuna riduzione delle quote che

precedentemente gli spettavano. Contro queste disposizioni le

ricorrenti denunciano la lesione delle competenze ad esse spettanti

in materia di agricoltura in base agli artt. 117 e 118 della

Costituzione e alle corrispondenti disposizioni dello statuto

speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la violazione del

principio di leale collaborazione. Prima della modificazione

introdotta dal comma 173, la cessione o l'affitto delle quote latte -

che, ricorrendo determinate condizioni, sono validi anche se con essi

non viene alienata o concessa in affitto l'azienda agricola -

potevano essere effettuati fino al 30 novembre di ciascun anno ed

avevano efficacia a partire dal periodo lattiero successivo. La nuova

disposizione ha spostato il termine di efficacia della vendita (così

ora qualificata) o dell'affitto al 31 dicembre ed ha stabilito che,

limitatamente al periodo 1996-1997, le parti possono concordare,

dandone comunicazione alle Regioni e alle Province autonome sino al

15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31

dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le censure

svolte dalle ricorrenti nei confronti del comma 173 sono fondate

nella parte in cui con esse si lamenta la violazione del principio di

leale collaborazione, poiché la modificazione è stata introdotta

senza che siano state ascoltate le Regioni e le Province autonome.

Nella disciplina, di derivazione comunitaria, della cessione delle

quote latte, funzioni squisitamente statali interferiscono con altre

che spettano alle Regioni e alle Province autonome. La competenza

dello Stato comprende aspetti della disciplina che direttamente o

indirettamente investono istituti del diritto privato. E così la

decisione se introdurre un regime di cedibilità della quota, che il

regolamento CEE 3950/1992 del Consiglio all'art. 6, paragrafo 2,

demanda a ciascuno Stato membro, è destinata ad incidere sul sistema

dei rapporti tra privati imprenditori e sul regime giuridico dei beni

aziendali (a partire dalla stessa possibilità di concepire la quota

latte come una sorta di bene immateriale suscettibile di costituire

l'oggetto di negozi di trasferimento separatamente dal complesso

aziendale al quale inerisce); essa postula pertanto una

regolamentazione uniforme sul territorio nazionale che è escluso

possa essere elaborata in ambito regionale e provinciale. Per le

medesime ragioni appartiene allo Stato la definizione legislativa dei

tipi di contratto da ricomprendere nella generica formulazione di

"cessione" che compare nella norma comunitaria, così come allo Stato

compete la determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di

validità della cessione, delle condizioni della sua efficacia o

delle forme e dei tempi nei quali è consentita. E tuttavia, nel

riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni e Province autonome, come

attuato dalla legge n. 468 del 1992, le funzioni di controllo

relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote

latte, incluse quindi quelle riguardanti il trasferimento e l'affitto

delle quote anche separatamente dall'azienda, sono svolte dalle

Regioni e dalle Province di Trento e di Bolzano (art. 8). Tali

funzioni non possono esaurirsi in un'attività di riscontro

cartolare, di tipo burocratico, della regolarità formale dei

contratti, ma richiedono l'allestimento di un apparato ispettivo e di

controllo adeguato all'attività da compiersi. Questa deve comportare

la verifica dell'esistenza in concreto di tutti i requisiti

prescritti dall'art. 10, terzo comma, della legge n. 468, quali, ad

esempio, che il produttore cedente non svolga più, in relazione alle

quote cedute, l'attività di produzione; il controllo, destinato a

protrarsi nel tempo per risultare effettivo, circa il tipo di

utilizzazione prescelto per il bestiame originariamente destinato

alla produzione della quota ceduta, o ancora, nel caso di acquisto o

affitto di quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili, la

verifica che l'azienda agricola dell'acquirente abbia una produzione

lattiera non superiore al limite di 30 tonnellate annue per ogni

ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a

boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, nonché l'esistenza

dell'ulteriore condizione che, con l'acquisizione delle nuove quote,

il predetto limite non venga superato. Se si considera dunque la

complessità dei riscontri richiesti e l'entità dei compiti a cui le

Regioni e le Province autonome sono chiamate, appare evidente che

l'aver spostato il termine di efficacia della cessione fino al limite

estremo consentito dal regolamento comunitario ha comportato il

restringimento dei tempi utili per lo svolgimento del controllo

preventivo e al contempo ha imposto alle Regioni e alle Province

autonome oneri organizzativi aggiuntivi e quindi ha inciso,

condizionandole, sulle determinazioni che loro competono in ordine

all'attività di controllo. Non risponde al principio di leale

cooperazione che deve animare i rapporti tra Stato e Regioni e

Province autonome l'aver escluso ogni forma di partecipazione

regionale e provinciale alla determinazione della disciplina statale,

quantomeno nella forma minima del parere. Sotto questo profilo la

censura mossa dalle ricorrenti deve essere accolta. Non fondata è,

invece, la censura che le medesime ricorrenti muovono all'art. 2,

comma 174, della legge n. 662 del 1996. La previsione che per il

produttore lattiero l'acquisto di una quota latte non comporta la

riduzione della quota originariamente detenuta attiene unicamente

agli effetti tipici degli atti negoziali che in nessun modo

potrebbero essere inibiti dalle Regioni e dalle Province autonome e

che non incidono sulle competenze programmatorie e di controllo delle

quali queste ultime sono titolari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la

compensazione nazionale senza che sia stato previamente acquisito il

parere delle Regioni e delle Province autonome;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4,

del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori

agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552,

concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico

della pesca per il 1996), nella parte in cui prevede l'adozione di un

piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza

che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle

Regioni e delle Province autonome;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5

e 5-bis primo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte

in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province

autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito

regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte

in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di

dette quote deve essere effettuata;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma

5-bis secondo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte

in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote

abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale,

senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nel

sostituire il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n.

468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i

termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle

Regioni e delle Province autonome;

6) dichiara non fondate, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto

speciale della Regione Trentino-Alto Adige, le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia,

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e

dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei decreti-legge

15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), 16

maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), 8

luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo

biologico della pesca per il 1996), 8 agosto 1996, n. 440

(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in

materia di interventi in campo economico e sociale), 6 settembre

1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo

biologico della pesca per il 1996), 23 ottobre 1996, n. 542

(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in

materia di interventi in campo economico e sociale) e 23 ottobre

1996, n. 552, nonché nei confronti delle leggi 23 dicembre 1996, n.

649 (Conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n.

542) e 20 dicembre 1996, n. 642, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della

Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre

1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552,

nonché delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n.

642 e 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto

speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso

e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52,

quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto

Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e

all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme

di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e

funzioni regionali), con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 15

marzo 1996, n. 124, dell'art. 1 del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260,

dell'art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 2 del d.-l. 6

settembre 1996, n. 463, dell'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n.

552, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui

converte l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, e dell'art. 2,

comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118

della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8

dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n.

21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige

dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed

Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi

indicati in epigrafe;

10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3,

del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l.

6 settembre 1996, n. 463, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 23

ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 1996, n. 642, e dell'art. 1, comma 5, di tale legge, nonché

dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, e dell'art. 11 del

d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 649, dell'art. 1, comma 2, di tale ultima

legge e dell'art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e

136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello

statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,

Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano,

con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e

170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 166 e

167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla

compensazione della produzione lattiera per il periodo 1995-1996,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118

della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello

statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni

Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma

di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dei commi 166 e 167 dell'art. 2 della legge 23

dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si riferiscono alla

compensazione della produzione lattiera per i periodi successivi al

1995-1996, sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia

Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 della

Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della

Regione Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di

leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n.

552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.

642, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della

Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e

Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i

ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5,

del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, e dell'art. 3, commi 4 e 5, del

d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, e dell'art. 1, comma 5, della legge

20 dicembre 1996, n. 642, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e

118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle

Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con

i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 174, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della

Regione Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione,

dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di

Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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