Art. 3 — Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni
Articolo abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Articolo abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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4 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1998 al 31 maggio 2003. 845 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' sostituito dal seguente: "12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa e' disposta dall'AIMA, che puo' avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
tolto: a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
tolto: b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
tolto: c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
tolto: d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;
tolto: e) in favore di tutti gli altri produttori.". Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' inserito il seguente: "12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformita' al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresi' una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonche' alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo.". Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1 gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennita' a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui e' titolare, che confluiscono nella riserva nazionale. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennita' versata, in base ai seguenti criteri di priorita', applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:
tolto: a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
tolto: b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;
tolto: c) produttori a cui e' stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;
tolto: c-bis) altri produttori a cui e' stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta. La riassegnazione delle quote e' effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilita', l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovra' individuare anche l'importo dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle societa' semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' prorogato fino al 31 dicembre 1996. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del d ecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si puo' provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;552~art3 · fonte del testo
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