Art. 8 — Produzione agricola con metodo biologico
Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal seguente: " 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.".
Testo vigente dal 23 ottobre 1996
