Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

  • a)individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
  • b)disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
  • c)disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
  • d)individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica. (( Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. ))

Testo vigente dal 23 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1994 al 23 ottobre 1996. 29 parole tolte, 18 parole aggiunte.

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica. tolto: Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli aggiunto: Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del tolto: citato regolamento ( CEE) n. aggiunto: regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tolto: delle Comunita' europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, tolto: e sono validi aggiunto: continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art42 · fonte del testo

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