Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita' sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

  • a)le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;
  • b)le fasi di produzione e le modalita' di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;
  • c)la determinazione e le modalita' dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;
  • d)le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;
  • e)le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;
  • f)le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;
  • g)la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2;
  • h)le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 12, comma 1;
  • i)le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art23 · fonte del testo

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