Art. 10 — Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti
Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.
Testo vigente dal 12 novembre 1996
