Art. 10 — Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti

Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.

Testo vigente dal 12 novembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-11-12;576~art10 · fonte del testo

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