Art. 01 — Interventi di cooperazione allo sviluppo

Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. 3 5 6 Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. E' autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attivita' di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cui al medesimo comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

La legge 3 agosto 2009, n. 108 ha disposto che "l'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo".

D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30

5

Il D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che: "L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo".

D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126

6

Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Testo vigente dal 12 agosto 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 12 agosto 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126

    Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;209~art01 · fonte del testo

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