Art. 2 — Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorita' locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

Testo vigente dal 31 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;209~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari