Art. 1 — Interventi di cooperazione allo sviluppo

Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2007, ((la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan)), euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. ((Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.)) Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza ((o specifiche attivita')) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.)) Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan. (( Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. )) Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi. (( Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo. ))

Testo vigente dal 1 aprile 2007

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2007 al 1 aprile 2007. 48 parole tolte, 213 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro tolto: 30 aggiunto: 40.000.000 per l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, … l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. aggiunto: Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero … 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza aggiunto: o specifiche attivita' anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata … dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. aggiunto: Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al … spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan. aggiunto: Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso …

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/02/2007, n. 26 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione aggiunto: Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;4~art1 · fonte del testo

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