Art. 43 — Assegnazione di fondi e copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

  • a)quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori";
  • b)quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalita' di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi. 4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori". 5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 e' altresi' autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilita' del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finlizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilita' della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori". 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 427/1992

    Illegittimità dichiarata
    10 novembre 1992

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, la formulazione di censure riguardanti cumulativamente più norme non rende il ricorso inammissibile per genericità, se, pur essendo difficile l'individuazione dei profili riguardanti ciascuna norma, sia tuttavia possibile rendersi conto dei loro specifici riferimenti, ai fini del sindacato in ordine alle singole questioni prospettate. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di genericità del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso molteplici disposizioni della L. 5 ottobre 1991, n. 317, recante "interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese").

    Art. 21 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 1 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 41 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 43 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art43 · fonte del testo

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