Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilita' finanziarie del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale".

Testo vigente dal 11 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-28;710~art7 · fonte del testo

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