L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare:

  • a)l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
  • b)l'acquisto di materie prime e semilavorati;
  • c)la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  • d)l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
  • e)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  • f)la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
  • g)lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
  • h)la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
  • i)l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
  • l)l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie;
  • m)la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati;
  • n)la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune;
  • o)l'assistenza e la consulenza finanziaria;
  • p)l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
  • q)altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art19 · fonte del testo

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