Art. 1 — Finalità della legge e definizione di piccola impresa

La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

  • a)alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
  • b)allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, (( commerciali, turistiche e di servizi));
  • c)alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  • d)alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
  • e)agli investimenti delle piccole imprese innovative. Ai fini della presente legge si considera:
  • a)piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
  • b)(( piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi)), anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
  • a)le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
  • b)le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 11 agosto 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1993 al 11 agosto 1997. 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commercialiaggiunto: , turistiche e di servizi;

b) piccola impresa commercialeaggiunto: , piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari