L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

  • a)riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
  • b)concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a). Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma, dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa operare.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari