IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DALL' AVVISO DI RETTFICA, HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 7 marzo 1994
IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DALL' AVVISO DI RETTFICA, HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 7 marzo 1994
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4 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994. 349 parole tolte, 19 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:
tolto: a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;
tolto: b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
tolto: c) assumere, da solo ed in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
tolto: d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
tolto: e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria degli effetti di cui alla precedente lettera d);
tolto: f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 035; In sostituzione ed a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma, precedente, ed anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contribuiti a titolo definitivo aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa, a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma.aggiunto: IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DALL' AVVISO DI RETTFICA, HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;265~art2 · fonte del testo
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